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Come trasformare le norme in nuove possibilità di tutela

La Riforma contenuta nel Decreto Legislativo n. 62/2024 rappresenta un vero e proprio cambio radicale di prospettiva culturale nella valorizzazione delle persone con disabilità.

L’attenzione si sposta dall’assistenza passiva alla centralità della Persona, dei suoi desideri, delle sue potenzialità e del suo diritto inalienabile a un progetto di vita autonomo e dignitoso.

Il Cambio di Paradigma: Dal Modello Sanitario ai Diritti Umani

Il pilastro su cui poggia l’intera riforma è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con la legge n. 18/2009), che impone di superare la vecchia visione incentrata unicamente sulla patologia o sulla minorazione.

  • La nuova definizione di disabilità: La condizione di disabilità non coincide più con la malattia in sé, ma nasce dall’interazione negativa tra le menomazioni della persona (fisiche, mentali, intellettive o sensoriali) e le barriere di varia natura presenti nell’ambiente circostante.
  • La rivoluzione del linguaggio: Il legislatore ha eliminato da tutte le leggi dello Stato termini come “handicappato”, “portatore di handicap” o “diversamente abile”, sostituendoli ufficialmente con l’espressione “Persona con disabilità”. La persona viene prima di qualsiasi etichetta.

I Nuovi Strumenti Giuridici a Tutela dei Soggetti Fragili

La riforma introduce strumenti giuridici concreti ed efficaci, pensati per offrire risposte coordinate e sartoriali:

La Valutazione di Base e il Certificato Polifunzionale

Il procedimento per il riconoscimento della condizione di disabilità è stato semplificato e riunificato.

  • Viene gestito in via esclusiva dall’INPS attraverso un’unica visita collegiale condotta dall’Unità di Valutazione di Base (UVB), superando la vecchia frammentazione tra commissioni diverse.
  • L’esito si traduce in un certificato polifunzionale (inserito nel Fascicolo Sanitario Elettronico) che vale come titolo unificato per l’accesso a tutte le tutele, dalle agevolazioni lavorative e fiscali ai sostegni scolastici e alla non autosufficienza.
  • Di regola, il certificato ha validità illimitata, sgravando le famiglie dall’incubo delle visite di revisione periodica, salvo nei rari casi eccezionali previsti dalla legge.

Il Progetto di Vita Individuale, Personalizzato e Partecipato

Il vero cuore pulsante della riforma è il Progetto di vita (regolato dagli artt. 18 e seguenti del d.lgs. n. 62/2024), che supera il vecchio “progetto individuale” della legge 328/2000.

  • Di cosa si tratta: È uno strumento giuridico unitario che, partendo dai desideri, dalle aspettative e dalle preferenze della persona con disabilità, coordina tutti gli interventi necessari nei vari ambiti di vita (formazione, lavoro, abitazione, socialità e salute).
  • La titolarità: Il progetto è “della” persona e non “per” la persona. L’interessato vi partecipa attivamente e ha il diritto di farsi assistere da una persona di fiducia o da un “facilitatore” per esprimere la propria volontà, superando la logica della totale sostituzione.

L’Accomodamento Ragionevole

Mutuato direttamente dalla Convenzione ONU, l’accomodamento ragionevole (introdotto dall’art. 5-bis della legge n. 104/1992) è uno strumento di giustizia sostanziale straordinario:

  • Consiste nell’adottare misure e adattamenti specifici e appropriati nel caso concreto quando le norme generali non garantiscono alla persona con disabilità il pieno e tempestivo godimento dei propri diritti.
  • Non rappresenta un favore o un privilegio, ma un obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati, con l’unico limite di non imporre un onere sproporzionato o eccessivo. In caso di rifiuto ingiustificato, la legge offre tutele giurisprudenziali incisive anche tramite l’intervento del Garante Nazionale e delle associazioni legittimate.

Il Budget di Progetto

Per dare concretezza al Progetto di vita, l’art. 28 del d.lgs. n. 62/2024 istituisce il budget di progetto. Si tratta di un “paniere” flessibile e integrato di risorse umane, professionali, tecnologiche e finanziarie (provenienti dal settore pubblico, privato e del Terzo settore) che permette di superare la rigidità dei singoli servizi standard, finanziando anche soluzioni “atipiche” e mirate sulle reali esigenze della persona.

Entrata in vigore e fase di sperimentazione

L’applicazione della riforma ha previsto una fase di sperimentazione che ha coinvolto progressivamente diversi territori provinciali, in vista dell’entrata a regime su tutto il territorio nazionale.

  • dal 1° gennaio 2025: prime 9 province
  • dal 30 settembre 2025: ulteriori 11 province
  • dal 1° marzo 2026: altre 40 province
  • dal 1° gennaio 2027: entrata in vigore su tutto il territorio nazionale

Perché questa Riforma è un’occasione da cogliere:

Spesso le famiglie affrontano la disabilità con un senso di isolamento e di lotta quotidiana contro la burocrazia. L’approccio introdotto dal D.lgs. n. 62/2024 ci consegna una chiave di lettura profondamente diversa:

  • I diritti non sono più concessioni assistenziali, ma pretese esigibili fondate sulla dignità della persona.
  • I servizi non si calano più dall’alto in modo standardizzato, ma si modellano attorno ai progetti esistenziali e ai desideri di autonomia di ciascuno.

Applicare questa riforma richiede un cambio di passo coordinato tra istituzioni, enti locali, servizi sanitari e famiglie, superando la storica frammentazione che ha penalizzato la tutela.

La vera sfida del Decreto Legislativo n. 62/2024 risiede nella capacità di fare rete. Sanità, servizi sociali, Terzo settore e famiglie sono oggi chiamati a dialogare costantemente per offrire risposte mirate, flessibili e aderenti alla realtà della persona.