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Il risarcimento del danno da illecito endofamiliare

All'interno delle dinamiche familiari, la violazione dei doveri coniugali o genitoriali può travalicare l'ambito del mero conflitto personale per sfociare in una vera e propria responsabilità civile.

Tradizionalmente confinati ai rimedi tipici del diritto di famiglia (come l'addebito della separazione), oggi tali illeciti permettono di esperire vere e proprie domande di risarcimento del danno non patrimoniale.

Grazie al recente d.lgs. n. 264/2024, è ora possibile richiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei doveri coniugali o genitoriali contestualmente alla domanda di separazione o di divorzio. Questa importante semplificazione permette di trattare le pretese risarcitorie all'interno del medesimo giudizio, evitando la frammentazione dei procedimenti.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 19 novembre 2020, n. 26383; Cass. 7 marzo 2019, n. 6598) ha chiarito che non ogni inosservanza dei doveri familiari dà diritto a un risarcimento. Per configurare un danno non patrimoniale, devono concorrere due requisiti:

  1. Lesione di diritti costituzionalmente tutelati.
  2. Superamento di una soglia minima di tollerabilità della lesione stessa.

In assenza di un danno concreto, la sola violazione non comporta alcun risarcimento automatico (non è un danno in re ipsa); è onere della parte dimostrare l'effettiva portata degli effetti negativi subiti.

Tipologie di illecito endofamiliare

1.Danno da deprivazione genitoriale

(Cass. Civ. ord.9 dicembre 2024 n. 31552)

Il dovere dei genitori di istruire, educare e mantenere la prole è sancito dall'art. 30 della Costituzione e dal Codice Civile (artt. 147, 148 e 315 bis c.c.).

  • Il disinteresse prolungato di un genitore verso il figlio può integrare il cosiddetto "danno da deprivazione genitoriale".
  • È necessario provare in che misura il figlio abbia subìto l'assenza della figura genitoriale.

2.Violazione dei doveri coniugali

(Cass. Civ., ord. 19 novembre 2020, n. 26383)

Il risarcimento può scattare quando la condotta di un coniuge lede la salute, la dignità o l'onore dell'altro.

  • Infedeltà: Il tradimento non è di per sé fonte di risarcimento, a meno che non avvenga con modalità ingiuriose (es. pubblicamente nell'ambiente di lavoro o sociale) o causi una sofferenza tale da ledere il diritto alla salute.

3.Condotte di rilevanza penale

Rientrano in questa categoria le fattispecie più gravi, come i maltrattamenti in famiglia o la violenza domestica, che legittimano sempre la richiesta di ristoro per il danno subìto.

 

Onere della prova e quantificazione del danno

Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve provare:

  • La violazione effettiva dei doveri coniugali o genitoriali.
  • La lesione di un diritto costituzionale.
  • Il danno effettivamente patito.

Ai fini della quantificazione economica, è spesso indispensabile una relazione medico-legale. Tale perizia serve a determinare se il danno alla salute sia permanente o temporaneo e a definirne la durata e la percentuale di invalidità. Questi dati sono essenziali per l'applicazione delle tabelle di liquidazione e per determinare il valore della controversia.

Affrontare le conseguenze di un illecito endofamiliare richiede non solo competenza tecnica, ma anche una profonda sensibilità verso le dinamiche umane coinvolte.

Il nostro Studio è a disposizione per valutare la sussistenza dei presupposti legali e guidarvi nel percorso di tutela dei vostri diritti e di quelli dei vostri figli.

 

Avv. Monica Bonati


Indennità di Frequenza e DSA

Il diritto esiste, ma la diagnosi da sola non basta

I minori con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) o ADHD possono ottenere l’indennità di frequenza?

La risposta è sì, ma la semplice certificazione della diagnosi non è sufficiente per garantire il beneficio.

Recentemente, i mass media hanno dato risalto a una pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. Lav., 17/01/2026, n. 979) che sembra, a un primo sguardo, negare questo diritto ai minori con DSA.

In realtà, l'ordinanza chiarisce un principio fondamentale: nel diritto previdenziale non conta il "nome" della patologia, ma il suo impatto concreto sulla vita del bambino.

Il Principio: Funzionalità vs. Diagnosi

L'errore più comune è pensare che una diagnosi di dislessia, disgrafia o deficit di attenzione dia automaticamente diritto al sostegno economico. La Suprema Corte ha ribadito che l'indennità di frequenza (ex L. n. 289/90) richiede la prova di una "difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età".

Cosa significa in concreto?

• Nessuna esclusione a priori: un bambino con DSA o ADHD può certamente ottenere l'indennità.
• La prova è fondamentale: è necessario non solo allegare la diagnosi, ma dimostrare che questa incida concretamente sulle attività quotidiane, scolastiche e relazionali.

Cosa ha stabilito la Cassazione?

Nell’ordinanza n. 979/2026, il ricorso è stato respinto non perché il DSA non dia diritto al beneficio, ma perché nel caso specifico non era stata fornita una prova adeguata dell'incidenza della diagnosi sulla vita del minore.

Quando le difficoltà dell'apprendimento incidono sulla vita del minore?

Il genitore di un minore con DSA o ADHD sa bene che i sintomi non si limitano all'ambito scolastico, ma coinvolgono l'intera sfera sociale e l'autonomia.

Le barriere che il minore incontra includono:
• Difficoltà persistenti nello studio, anche a casa.
• Necessità di trattamenti riabilitativi, educativi o di supporto.
• Limitazione del tempo da dedicare alle attività sociali, come lo sport e le relazioni con i coetanei, a causa delle energie assorbite dal supporto al disturbo.

Come costruire un ricorso efficace

Per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario, la difesa deve documentare come il minore incontri barriere funzionali che gli impediscono di svolgere le attività tipiche dei suoi coetanei.

È necessario produrre una documentazione che evidenzi:
1. Impatto scolastico: relazioni degli insegnanti che descrivano le difficoltà oggettive nonostante l'uso di strumenti compensativi.
2. Impatto relazionale: relazioni psicopedagogiche che attestino il disagio o il deficit nelle funzioni sociali.
3. Continuità terapeutica: prove della necessità di trattamenti riabilitativi o di supporto costanti.

In sintesi: L'indennità di frequenza è una misura di sostegno alla funzionalità.

Se il tuo bambino ha un disturbo certificato che rende faticoso il suo percorso di crescita, il diritto esiste, ma va provato davanti al giudice.

Tuo figlio ha ricevuto un verbale INPS negativo?

Il nostro studio può aiutarti a valutare se sussistono i presupposti per un ricorso efficace.

 

Avv. Monica Bonati


20 Anni di Affidamento Condiviso: tra diritto sulla carta e realtà dei tribunali

Il giorno 08 Febbraio 2026 è stato un anniversario fondamentale per il diritto di famiglia italiano:

sono trascorsi 20 anni dall'introduzione della Legge 54/2006, che ha sancito il principio dell'affidamento condiviso.

L'intento del legislatore era chiaro: garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione. Tuttavia, l’esperienza quotidiana nelle aule di giustizia ci insegna che la bigenitorialità non è solo una clausola di stile, né un automatismo burocratico. È, piuttosto, un obiettivo ambizioso che richiede la cooperazione attiva di entrambe le parti.

Purtroppo, sempre più spesso ci troviamo di fronte a quella che possiamo definire una "bigenitorialità di facciata".

Ecco quali sono le tre criticità principali che svuotano di senso questo principio cardine.

  1. Il conflitto paralizzante

In molte dinamiche separative, l’incapacità dei genitori di comunicare trasforma la gestione dei figli in un campo di battaglia. Quando il dialogo viene meno, ogni scelta — dalla somministrazione di un vaccino alla partecipazione a una gita scolastica — diventa oggetto di un contenzioso legale.

Il rischio: L’affidamento condiviso diventa un "guscio vuoto". Invece di proteggere il minore, l’obbligo di decidere insieme si trasforma in uno strumento di veto reciproco che blocca la vita quotidiana del bambino.

  1. L’ostruzionismo del collocatario

Nonostante la legge parli di tempi paritetici o comunque ampi, il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente esercita spesso un potere di fatto. Attraverso piccoli e grandi ostacoli (impegni dell'ultimo minuto, presunti malesseri del bambino, manipolazioni psicologiche), l'accesso dell'altro genitore alla vita del minore viene limitato.

In questi casi, il diritto di visita si trasforma in un umiliante percorso a ostacoli, dove la relazione genitore-figlio viene burocratizzata e svuotata di spontaneità.

  1. L’assenteismo del non collocatario

Esiste però anche il rovescio della medaglia. Ci scontriamo spesso con situazioni in cui la bigenitorialità viene rivendicata con forza in sede di udienza, per poi essere smentita dai fatti. Parliamo di genitori che disertano gli incontri, non partecipano alle riunioni scolastiche e delegano ogni responsabilità.

La conseguenza: L'altro genitore si ritrova a essere un "affidatario esclusivo di fatto", gravato da ogni onere gestionale ma senza i poteri legali per agire in autonomia, restando paradossalmente vincolato al consenso di un partner assente.

Verso una bigenitorialità reale: oltre la norma, la responsabilità

Dopo vent'anni, la sfida non è più normativa, ma culturale. La tutela del minore non passa solo attraverso provvedimenti giudiziari, ma attraverso la consapevolezza che essere genitori separati è un "lavoro di squadra", dove il bene del figlio deve prevalere sui risentimenti personali.

L’affidamento condiviso funziona solo se i genitori accettano di essere, prima di tutto, alleati educativi, nonostante la fine del loro legame affettivo.

Questo significa smettere di vivere un conflitto e iniziare a condividere un progetto.

 

Avv. Monica Bonati


I diversi tipi di affidamento dei figli nella crisi familiare

Dalla regola del condiviso all’estremo rimedio del "super-esclusivo"

La regolamentazione dell’affidamento dei figli a seguito della cessazione della convivenza o del vincolo matrimoniale rappresenta uno dei pilastri più delicati del diritto di famiglia.

L’obiettivo primario è guidato dal principio del superiore interesse del minore (best interests of the child) e consiste nel garantire la bigenitorialità, ovvero l’effettivo esercizio del ruolo genitoriale di entrambe le figure.

La giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 29999/2024) ha sempre ribadito che la bigenitorialità non è un diritto degli adulti, bensì è il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in presenza di elevata conflittualità, a meno che uno dei due non sia palesemente inidoneo.

Il panorama giurisprudenziale in materia di diritto di famiglia continua ad evolversi, cercando un difficile equilibrio tra la tutela della effettiva bigenitorialità e la necessità di interventi nei contesti di grave crisi.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 32058 del 10 dicembre 2025) in materia di affidamento cosiddetto “super-esclusivo”, ha riportato l'attenzione sui rigorosi presupposti necessari per derogare al regime ordinario, confermando che l'affidamento non può mai avere una funzione "punitiva" nei confronti di un genitore, ma deve rispondere esclusivamente all'interesse superiore del figlio.

Il nostro ordinamento prevede tre tipi di affidamento dei figli:

1. L’affidamento condiviso: la regola generale (Art. 337-ter c.c.)

Introdotto con la Legge 54/2006, l’affidamento condiviso prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, residenza) devono essere assunte di comune accordo, mentre la gestione quotidiana spetta separatamente al genitore con cui il figlio si trova in quel momento.

L’affidamento si distingue dal collocamento.

Nell'affidamento condiviso il collocamento può essere prevalente presso uno dei due genitori (cosiddetto "genitore collocatario"). Questo non intacca la parità dei genitori nelle decisioni di maggior interesse, ma risponde ad un'esigenza di stabilità del minore, pur garantendo all'altro genitore (non collocatario) tempi di frequentazione e visita ampi e, ove possibile, anche paritetici.

2. L'affidamento esclusivo: l'eccezione (Art. 337-quater c.c.)

L'affidamento a un solo genitore è un'eccezione che il Giudice deve motivare specificatamente, applicandola quando il regime condiviso risulta "contrario all'interesse del minore".

In questo caso il genitore affidatario ha l’esercizio esclusivo della responsabilità sulle questioni ordinarie.

Nonostante l'esclusività del regime, le decisioni di maggiore interesse devono comunque essere adottate da entrambi i genitori.

3. L'affidamento esclusivo "rafforzato" o super-esclusivo: l'extrema ratio (Art. 337-quater, ultimo comma, c.c.)

La forma più incisiva di affidamento è quella comunemente definita "super-esclusiva", la cui base legale risiede nell'art. 337-quater, comma 3, ultimo periodo, c.c.

Il legislatore, infatti, ha previsto che il Giudice possa "diversamente stabilire" rispetto alla regola generale. In casi di estrema gravità — come il totale disinteresse del genitore, l'irreperibilità o condotte che paralizzano le scelte vitali del minore — l'Autorità Giudiziaria può disporre che l'esercizio della responsabilità genitoriale, anche per le decisioni di maggiore interesse, spetti in via esclusiva al solo genitore affidatario.

Questo regime mira a tutelare il minore dal rischio di un "blocco decisionale" che potrebbe pregiudicare il suo diritto alla salute o all'istruzione a causa dell'assenza o del comportamento di uno dei genitori.

I limiti fissati dalla Cassazione nel 2025

La recente ordinanza n. 32058/2025 ha chiarito che il "super-esclusivo" richiede un accertamento particolarmente rigoroso. Nel caso di specie, la Corte ha cassato la decisione che aveva disposto il super-affido al padre di un minore autistico a causa dei comportamenti ostruzionistici della madre perché ciò avrebbe comportato uno sradicamento traumatico del minore dal proprio ambiente di vita.

La Corte di Cassazione ha precisato che:

  • il ricorso al regime del cosiddetto affidamento super-esclusivo (o esclusivo rafforzato) costituisce una misura di carattere eccezionale e residuale, legittima solo in presenza di un rigoroso accertamento di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore non affidatario;
  • il Giudice di merito ha l'obbligo di fornire una motivazione puntuale e approfondita circa la radicale contrarietà all'interesse del minore della conservazione di qualsiasi potere decisionale in capo all'altro genitore, non potendo tale misura essere disposta in modo automatico o sanzionatorio a fronte di meri conflitti tra le parti.

La scelta tra affidamento condiviso, esclusivo o super-esclusivo, così come la determinazione del collocamento prevalente, non è mai statica. Ogni provvedimento è emesso rebus sic stantibus e può essere revisionato qualora mutino le circostanze di fatto o la condotta di uno dei genitori.

Il ricorso al regime "super-esclusivo" è una risorsa fondamentale nei casi di totale assenza o condotte gravemente pregiudizievoli di un genitore nei confronti dei figli, ma richiede una strategia difensiva basata su prove oggettive e sull'analisi dell'impatto psicofisico sul minore.

 

Avv. Monica Bonati


Responsabilità dei genitori per i comportamenti online dei figli: la nuova giurisprudenza del 2025

Sentenza del Tribunale di Brescia n. 879/2025

La sentenza del Tribunale di Brescia n. 879 del 4 marzo 2025 segna un importante punto di svolta nel tema della responsabilità, anche patrimoniale, dei genitori per i fatti illeciti commessi dai figli minorenni. Il caso riguardava una minore che, attraverso un noto social network, aveva diffuso immagini manipolate e contenuti volgari ai danni di una compagna di scuola. Il Tribunale ha condannato i genitori della ragazza a risarcire i danni subiti dalla vittima, affermando che la vigilanza sull’uso dei social “avrebbe dovuto essere costante ed elevata” e che gli accorgimenti adottati “non possono ritenersi sufficienti”.

La pronuncia ha applicato l’art. 2047 c.c., riconoscendo che la ragazza autrice delle condotte diffamatorie fosse incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, come già accertato dal Tribunale per i Minorenni. In tale ipotesi, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se invece il minore è capace di intendere e volere, si applica l’art. 2048 c.c., che configura una responsabilità in solido tra genitori e figli.

Il principio ribadito dal Tribunale di Brescia è chiaro: i genitori devono vigilare attivamente sui comportamenti digitali dei figli, non potendo invocare la mancanza di competenze informatiche come esimente. Anzi, sottolinea la sentenza, proprio il “deficit di competenze tecnico-informatiche avrebbe dovuto indurre i genitori a calibrare la sorveglianza sulla figlia in maniera ancora più rigorosa”.

La legge sul cyberbullismo

Questo nuovo paradigma trova fondamento anche nella Legge n. 70 del 17 maggio 2024, che ha aggiornato la precedente normativa sul bullismo e sul cyberbullismo (Legge n. 71/2017), imponendo ai genitori l’obbligo di “orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso”. La responsabilità genitoriale nell’era digitale, dunque, comprende la cosiddetta educazione digitale, intesa come formazione alla consapevolezza e al rispetto delle regole online.

La giurisprudenza

Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, per liberarsi da responsabilità, i genitori devono dimostrare non solo di aver vigilato in modo adeguato, ma anche di aver impartito un’educazione conforme all’età, al carattere e all’ambiente di vita del minore (Cass. n. 25218/2011; Cass. n. 22541/2019; Cass. n. 13752/2022). Si tratta di una prova particolarmente rigorosa: la giurisprudenza richiede una “prova positiva” dell’educazione e della vigilanza, non essendo sufficiente dimostrare una generica diligenza.

La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 254 del 25 agosto 2025, ha confermato questo orientamento in un caso di diffamazione online: un minore aveva pubblicato su YouTube un video offensivo ai danni di un compagno, accompagnandolo con la didascalia “bambino handicappato”. I genitori, per sottrarsi alla responsabilità, avevano cercato di provare la buona condotta generale del figlio e il suo rendimento scolastico, ma la Corte ha ritenuto irrilevanti tali elementi, affermando che “nessuna delle circostanze articolate riguarda l’educazione impartita dai genitori sull’uso di uno strumento potentissimo come lo smartphone”. I giudici hanno così sottolineato che la consegna di un dispositivo digitale comporta il dovere di educare concretamente ai suoi rischi e ai limiti del suo utilizzo.

Ancora più severo è stato il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16 giugno 2025, che ha esaminato un caso di aggressione violenta tra minori. In quel giudizio, il Tribunale ha escluso che i genitori potessero dimostrare un’adeguata educazione in presenza di una condotta “particolarmente efferata”, affermando che “le modalità dell’aggressione, di per sé sole, attestano l’inadeguatezza dell’educazione impartita in famiglia”.

La responsabilità come un serpente che non finisce mai

Queste decisioni dimostrano come la culpa in vigilando e la culpa in educando si intreccino sempre più strettamente nell’interpretazione dei giudici. La responsabilità dei genitori si estende ben oltre la sorveglianza materiale: è una responsabilità di formazione, di guida e di prevenzione. Non conoscere il linguaggio digitale non solleva dall’obbligo di comprenderlo, soprattutto quando l’uso improprio di internet o dei social può generare conseguenze giuridiche gravi.

La riflessione della Prof.ssa Alessandra Cordiano, espressa nel corso del convegno del Consiglio Nazionale Forense “Genitori e figli nell’era digitale” (22 gennaio 2025), offre uno spunto di grande attualità. La studiosa invita ad interrogarsi se l’attuale sistema di responsabilità civile sia ancora adeguato alla luce di una cultura giuridica minorile moderna che vede nell’autodeterminazione del minore un pilastro fondamentale. Secondo Cordiano, l’estensione della funzione educativa e il costante controllo genitoriale negli spazi – anche digitali – rischiano di trasformare la responsabilità in “un serpente che non finisce mai”. Occorre dunque ridefinire un equilibrio tra tutela e responsabilità: assicurare il risarcimento alle vittime, ma al tempo stesso favorire nei giovani la capacità di comprendere, scegliere e rispondere delle proprie azioni. Solo così la responsabilità genitoriale potrà continuare a essere non un vincolo, ma uno strumento di crescita condivisa, anche nell’universo digitale.

 

Avv. Monica Bonati


Guida all’art. 445-bis c.p.c. dopo le novità del D.L. 117/2025

Il nuovo procedimento per l’accertamento delle invalidità

Secondo l’articolo 445-bis del codice di procedura civile, chi intende proporre in giudizio una domanda per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222) deve proporre un accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

La norma è in vigore dal 2012 ma è stata recentemente modificata dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 117 (in vigore dal 9 agosto 2025 ed attualmente in fase di conversione), comunemente chiamato “Decreto Giustizia”.

Il preventivo accertamento medico-legale del requisito sanitario, spesso decisivo per la soluzione della lite, mira a ridurre il contenzioso giudiziario in materia previdenziale e assistenziale, “anticipando” questa verifica preliminare in una fase pre-processuale.

L’accertamento tecnico preventivo può potenzialmente evitare lo svolgimento dell’intero giudizio di merito, poiché quest’ultimo è previsto soltanto nell’eventualità che le parti contestino le conclusioni del Consulente Tecnico.

Ambito di applicazione

L’accertamento tecnico preventivo costituisce una condizione di procedibilità quando è in contestazione il requisito sanitario, ovvero per tutte quelle domande che hanno ad oggetto l’accertamento dei requisiti sanitari che legittimano la prestazione richiesta.

Nel caso in cui la domanda venga proposta prima dell’espletamento dell’accertamento tecnico previsto, può essere eccepita l’improcedibilità ed in tal caso il Giudice assegna il termine di giorni 15 per la presentazione dell’istanza.

Ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell’udienza

L’istanza si propone con ricorso al Tribunale, sezione Lavoro, del luogo di residenza del ricorrente. In caso di prestazioni richieste in favore di minori, l’istanza deve essere presentata da entrambi i genitori.

Il termine per la proposizione del ricorso varia a seconda del tipo di prestazione richiesta: ad esempio, per quanto riguarda l’indennità di frequenza prevista per i minori dalla Legge 289/1990 il termine per proporre il ricorso è di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione del rigetto della domanda.

Il ricorso deve contenere:
• gli estremi della domanda amministrativa presentata ed il verbale di rigetto del requisito sanitario;
• la data della comunicazione all’interessato dell’esito della visita;
• l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali si ritiene che il diniego sia illegittimo, con la produzione di tutti i documenti da far visionare al CTU.

Il giudice, dopo il deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza per il conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio (CTU), eventualmente nominato nello stesso provvedimento, assegnando un termine per la notifica del ricorso all’INPS a cura del ricorrente.

La notifica del ricorso e del decreto viene eseguita via PEC e le modalità di notifica differiscono:
• per l’invalidità civile, la notifica va effettuata presso la Direzione Provinciale INPS competente;
• per le prestazioni ex legge 222/1984, la notifica va effettuata presso la sede legale dell’INPS.

Gli indirizzi PEC presso cui effettuare la notifica devono essere estratti dai Pubblici Elenchi (indice dei Domicili Digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/ o Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia https://pst.giustizia.it/).

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

La consulenza tecnica d’ufficio

La consulenza si svolge secondo le regole ordinarie dell’art. 195 c.p.c.
Il CTU deve comunicare all’INPS, con almeno 15 giorni di anticipo, la data delle operazioni peritali, consentendo la partecipazione di un medico dell’Istituto, anche senza formale nomina ex art. 201 c.p.c..

Il contraddittorio tecnico tra il medico legale del ricorrente e quello dell’INPS rappresenta uno dei momenti più delicati del procedimento, poiché l’esito della CTU può determinare la definizione del procedimento.

Esito del procedimento

Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.

In assenza di contestazione, il giudice, a meno che non intenda disporre d’ufficio una rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 del c.p.c., entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione delle parti, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese.

Il decreto di omologa deve essere notificato ad INPS a cura di parte ricorrente.

L’INPS è quindi tenuto a verificare gli ulteriori requisiti socio economici per l’erogazione della prestazione richiesta e, se spettante, a liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto, con decorrenza dal termine indicato nella CTU.

Se invece una o entrambe le parti contestano le conclusioni peritali, la parte dissenziente deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso, specificando i motivi di contestazione.

Conclusioni

Il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. rappresenta un’importante innovazione nel contenzioso previdenziale.

Se da un lato esso risponde all’esigenza di semplificazione e rapidità, dall’altro rischia di determinare una duplicazione dei giudizi, con un primo procedimento per l’accertamento sanitario e un eventuale secondo giudizio per la liquidazione della prestazione.

La corretta applicazione dell’istituto richiede pertanto attenzione, sia da parte dei difensori, che devono impostare in modo preciso il ricorso e gli eventuali motivi di dissenso, sia da parte dei consulenti tecnici, chiamati a redigere elaborati di elevato rigore medico-legale.

 

Avv. Monica Bonati & Dott.ssa Sara Del Dianda


Mantenimento del figlio maggiorenne

Il nostro sistema giuridico, attraverso l’articolo 337-septies c.c., attribuisce al giudice il compito di valutare se e in quale misura riconoscere un contributo di mantenimento per il figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età, qualora non sia economicamente indipendente.

È fondamentale approfondire i criteri che guidano questa decisione del magistrato e il delicato bilanciamento tra dovere educativo e principio di autosufficienza economica.

La valutazione delle circostanze da parte del giudice

L’articolo 337-septies c.c. dispone: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. In sostanza, il giudice accerta se per il figlio maggiorenne che non abbia ancora raggiunto una piena autonomia economica permanga la necessità del sostegno economico da parte del genitore.

Il diritto all’assegno e il conseguente obbligo in capo al genitore non sono un automatismo correlato al fatto che egli non sia ancora economicamente autosufficiente, ma rappresentano una mera possibilità, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Tale interpretazione corrisponde all’orientamento attualmente seguito dalla Suprema Corte, a partire dalla celebre ordinanza Cass. Civile, Sez. I, 14/08/2020 n.17183.

I principi giurisprudenziali

Principio di autoresponsabilità del figlio

Secondo questo principio, il figlio maggiorenne deve dimostrare di attivarsi per raggiungere un’autonomia economica. Non deve rimanere passivo, ma impegnarsi concretamente nel lavoro o negli studi finalizzati a garantire un futuro sostentamento economico. Laddove, a seguito di questa attività del giovane, egli rimanga comunque privo di mezzi sufficienti, scatta l’obbligo nei confronti del genitore.

Il diritto al mantenimento non è quindi illimitato, ma subordinato all’effettiva incapacità del figlio di procurarsi un reddito sufficiente.

La Corte precisa che l’onere della prova sulle condizioni che fondano il diritto al mantenimento sia a carico del richiedente. Egli deve dimostrare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. 12123/2024).

Se il figlio assume comportamenti negligenti o non motivati che ostacolano il raggiungimento della capacità lavorativa o formativa, può essere legittima la richiesta di interrompere o ridurre il contributo stesso.

L’impegno deve essere concreto e continuativo: la semplice iscrizione a un corso di studi o la timida ricerca di un impiego non necessariamente bastano per mantenere l’obbligo genitoriale.

Diverso è il caso in cui la mancanza di autosufficienza economica reddituale del figlio maggiorenne dipenda, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute (cfr. Cass. Civile Sez. I, 16/07/2025 n.19623).

Funzione educativa dellobbligo di mantenimento

L’obbligo del genitore assume anche una funzione educativa, finalizzata a permettere al figlio di completare il proprio percorso formativo ed acquisire le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Questa funzione giustifica la continuazione del contributo anche dopo la maggiore età, soprattutto se il figlio si trova ancora nella fase di formazione o ricerca di un lavoro stabile.

L’obbligo però non può durare sine die, esso trova un limite logico temporale, desunto da un lato dalla durata ufficiale degli studi e dall’altro, dal tempo mediamente necessario - in una data realtà̀ economica - per trovare un impiego.

È stato inoltre chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio devono essere rispettosi delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma devono altresì essere "compatibili con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 26875/2023). Questo tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita (Cass. 17183/2020).

L’esclusione del diritto al mantenimento si fonda quindi su valutazioni che includono:

  • il dato oggettivo dell’età del figlio (in rapporto di proporzionalità inversa rispetto al diritto di mantenimento): “all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto” cfr. Cass. 19623/2025;
  • l’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, considerando anche il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. 38366/2021).

L’intervento del giudice - calibrato su un piano di ragionevolezza - è volto a contemperare il diritto del figlio a completare il proprio percorso formativo e la legittima aspettativa del genitore di non mantenere un soggetto ormai economicamente indipendente.

Svolgimento di attività lavorativa

Più di recente la Corte di Cassazione (Cass. Civile sez. I, 04/04/2024, n.8892) ha ribadito che “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica”. Attenzione: non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, essa può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. Di questo avviso anche la recente sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 120 del 10 marzo 2025.

Si precisa che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è da escludere la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore.

Inoltre, l’aver lavorato percependo una remunerazione dà diritto, alla fine del rapporto, alla fruizione del sussidio pubblico NASPI (cd. disoccupazione). La percezione di tale indennità è configurata come un elemento oggettivo rappresentativo della possibilità concreta del figlio di procurarsi una fonte di reddito, anche se provvisoria. Ciò implica che il solo fatto di essere temporaneamente disoccupato, ma di percepire un sostegno economico tale da assicurare una parziale autonomia, può essere considerato come indice di autosufficienza economica.

Questa interpretazione costituisce un esempio virtuoso di diritto vivente, ovvero di interpretazione della normativa alla luce delle mutate condizioni sociali ed economiche, con attenzione alle dinamiche reali della vita lavorativa contemporanea.

È importante sottolineare che, nei casi di sopraggiunte difficoltà economiche, può scaturire un eventuale obbligo di tipo alimentare (ex art. 433 e ss c.c.) nei confronti del genitore - che ha caratteristiche e requisiti peculiari. Tale obbligo consiste in una prestazione patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno. Lo scopo è quello di fornire i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa; per “alimenti” infatti, s’intende tutto ciò che è essenziale alla sopravvivenza di una persona.

In conclusione

Il mantenimento del figlio maggiorenne rappresenta un tema complesso, che integra il diritto alla protezione e al sostegno con la responsabilità personale e l’autonomia economica. L’art. 337-septies c.c. e la relativa giurisprudenza delineano un quadro di valutazione flessibile ma rigoroso, basato sui principi di autoresponsabilità del figlio e sulla funzione educativa del mantenimento. Una volta accertata l’autosufficienza, difficilmente è possibile tornare al regime del mantenimento - restando salvi i diritti alimentari.

Nella gestione di questioni di mantenimento familiare, è dunque fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati con competenze specifiche sul diritto di famiglia, per valutare attentamente ogni singolo caso secondo questa articolata cornice normativa e giurisprudenziale.

Avv. Monica Bonati & Dr.ssa Sara Del Dianda


La Corte di Cassazione dice SI agli accordi prematrimoniali…ma è davvero così?

Corte di Cass., Sez. I, ordinanza 21/07/2025 n. 20415

Nelle ultime settimane ha suscitato grande attenzione una sentenza definita da molti come “innovativa” e persino “rivoluzionaria” che – secondo alcuni commentatori – rappresenterebbe una vera e propria apertura ai cosiddetti patti prematrimoniali di matrice anglosassone, finora esclusi dal nostro ordinamento.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato la validità di un accordo patrimoniale tra i coniugi subordinato alla cessazione del loro rapporto matrimoniale.

Ma cosa è successo davvero?

Il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici riguarda due coniugi che, anni prima della separazione, avevano sottoscritto una scrittura privata con cui il marito, dopo aver riconosciuto che la consorte aveva contribuito al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'appartamento solo a lui intestato con somme provenienti dall'eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie della somma di € 146.400,00 mentre quest'ultima rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili (imbarcazione, arredo dell'appartamento, somme di denaro depositate in conto corrente).

In giudizio, il marito sostiene che l'accordo stipulato sia nullo poiché contrario alle norme imperative che disciplinano il rapporto matrimoniale (diritto/dovere di assistenza morale e materiale).

Con questa sentenza, invece, la Corte qualifica l’accordo come un contratto atipico a condizione sospensiva lecita (ai sensi dell’art. 1322 co. 2 c.c.): l’evento critico (la fine del matrimonio) non costituisce la causa del patto, ma solo la condizione che ne attiva gli effetti patrimoniali previsti.

In realtà, già in passato la Corte di Cassazione si era occupata della validità dei patti tra coniugi volti a stabilire in che modo dovessero essere regolati i loro rapporti patrimoniali nel momento in cui dovesse sopravvenire una crisi matrimoniale.

Alcuni precedenti

Più di vent’anni fa la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8109/2000, aveva precisato che è valido l'accordo con il quale i coniugi avevano convenuto che, in caso di divorzio, l'uno avrebbe corrisposto all'altra una somma di danaro mensile, che aveva «la funzione di porre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale insorte tra i coniugi».

Con la sentenza n. 23713/2012 la Corte di Cassazione aveva poi riconosciuto piena validità all'accordo tra i coniugi che volessero regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, «in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ.».

Ancora, con la sentenza n. 19304/2013, la Corte di Cassazione ha sancito la validità di un mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita.

Più di recente, nel 2021 (Cass. 11012/2021) si è ritenuto valido un accordo tra i coniugi in forza del quale l'uno si obbliga, in caso di divorzio, a corrispondere all'altra, nell'ambito di una divisione mobiliare e immobiliare, una somma di danaro vita natural durante, integrando un valido contratto di rendita vitalizia sottoposto alla condizione sospensiva del divorzio).

Nel 2024 (ordinanza n. 13366/2024) la Corte di Cassazione ha poi precisato che «durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi».

Come si può notare, quindi, a differenza delle interpretazioni che parlano di una svolta epocale, si tratta di una nuova tappa di un percorso giurisprudenziale già avviato, non di un capovolgimento netto dell’assetto normativo.

I limiti normativi che già c’erano restano invariati:

    1. Nessuna deroga ai doveri inderogabili del matrimonio (art. 143 e 160 c.c.), il patto non può incidere su fedeltà, assistenza, coabitazione.
    2. I minori non sono negoziabili: l’affidamento, il mantenimento dei figli, il diritto di visita rimangono esclusi da ogni previsione preventiva

In conclusione:

  • Sì, la Cassazione ha ribadito un riconoscimento giuridico più solido degli accordi patrimoniali tra coniugi in ipotesi di crisi.
  • Ma questo non significa che si tratti di una rivoluzione: si inserisce piuttosto in un percorso prudente, graduale e coerente con le regole fondamentali del nostro ordinamento.
  • Occorre cautela: ogni patto di questo tipo richiede assistenza legale qualificata e attenzione formale, affinché sia valido e rispettoso dei limiti di legge.

 

Avv. Monica Bonati


Strategie legali per il passaggio generazionale

Il futuro dell'impresa si costruisce oggi

Per “passaggio generazionale” si intende quel processo che porta al trasferimento della gestione e/o della proprietà di un’azienda da una generazione all’altra, spesso all’interno di un contesto familiare.  

La tematica del passaggio generazionale abbraccia sia il diritto aziendale che la realtà familiare, integrando la dimensione umana con quella giuridica. È un processo che richiede strategia, competenze e una visione rivolta al futuro. È una fase necessaria e cruciale nella vita di un’impresa, che riguarda l’85% delle PMI italiane, ovvero quelle a conduzione familiare, dove l’identità dell’azienda è spesso legata alla figura dell’imprenditore uscente.
Non è una situazione da subire soltanto quando avvengono eventi negativi, al contrario, è un’evoluzione fisiologica che l’impresa deve saper gestire per sfruttare un’occasione che può diventare di sviluppo e crescita.
>Vista la peculiarità e la delicatezza di questa fase di passaggio, affrontarla equipaggiati degli strumenti necessari e con i giusti professionisti che fanno da guida è fondamentale (si stima che solo il 30% delle imprese familiari sopravviva al passaggio generazionale). Pianificare con cura questo momento consente di evitare conflitti, definire in modo chiaro ruoli e responsabilità, garantire la continuità dell’attività preservando il patrimonio di conoscenze, relazioni e valori costruito nel tempo. Un passaggio strutturato permette di evitare di affidare l’impresa a figure non ancora pronte che possano mettere in pericolo l’asset patrimoniale perchè non godono di iniziale fiducia da parte di fornitori, clienti e finanziatori.

Tra le strategie da adottare:

  • pianificazione anticipata e mentoring: il passaggio deve essere pianificato con anni di anticipo per scegliere con attenzione chi sarà alla guida dell’azienda e formarlo per quel ruolo, considerando non solo vincoli familiari ma anche competenze, e inclinazioni personali;
  • definizione chiara dei ruoli: stabilire compiti e responsabilità dei membri della famiglia e del management per evitare sovrapposizioni e conflitti, garantendo una gestione equilibrata e trasparente dell’azienda;
  • valorizzazione e innovazione: può essere l’occasione per l’apertura verso nuovi mercati internazionali o per diversificare i prodotti sfruttando l’impulso del digitale e dell’innovazione per creare valore aggiunto.

Quanto tempo?

La durata media di un passaggio generazionale varia sensibilmente in base alla complessità dell’azienda, alla preparazione delle parti coinvolte e al livello di pianificazione attuato. In generale, un processo ben strutturato può richiedere dai 3 ai 7 anni, necessari per garantire un affiancamento efficace, trasferire gradualmente competenze e responsabilità, consolidare la leadership dei successori e gestire gli aspetti patrimoniali, fiscali e organizzativi con la dovuta attenzione. Pianificare con anticipo è quindi essenziale.

Quali strumenti?

Esistono diversi strumenti giuridici che permettono di gestire la transizione in modo efficace:

Fondo patrimoniale

È un tipo di convenzione che interviene tra i coniugi (o parti unite civilmente), attraverso la quale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito, sono destinati a fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 e ss c.c.). La durata del fondo è legata al matrimonio e si estingue in caso di divorzio, ma in presenza di figli minori, si estende fino alla loro maggiore età. I beni vengono quindi “vincolati”, non possono essere venduti, ipotecati o pignorati senza il consenso di entrambi i coniugi e se si è in presenza di figli minori, per vendere o ipotecare un bene del fondo serve anche l’autorizzazione del giudice tutelare. I creditori non possono aggredire i beni del fondo se il debito non riguarda i “bisogni familiari”, intesi dalla giurisprudenza come tutte quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi.

Trust

Può essere costituito da chiunque, e non solo per scopi familiari. È più flessibile rispetto al fondo patrimoniale, può includere qualunque tipo di bene, compresi i beni mobili, i diritti reali e gli strumenti finanziari; inoltre la sua durata può essere definita liberamente dalle parti. Applicato al passaggio generazionale, è un istituto giuridico che permette di trasferire la proprietà dell’azienda a un fiduciario (trustee), il quale la gestisce nell’interesse dei beneficiari. Favorisce una protezione del patrimonio aziendale e permette una gestione graduale del passaggio generazionale, evitando frammentazioni della proprietà.

Patto di famiglia

È un contratto previsto dall’art. 768‑bis e ss c.c. con cui l’imprenditore o il socio di una società possono trasferire in tutto o in parte a uno o più discendenti una parte o tutte le quote sociali. È una deroga al divieto dei patti successori, permettendo di regolare in vita il trasferimento di azienda o quote di essa. Ha forma di atto pubblico, deve essere fatto dinanzi a un Notaio e deve avere contenuto gratuito. Esso richiede il consenso di tutti gli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti), si tratta in sostanza di un anticipo dell’eredità. I legittimari non assegnatari di quote hanno diritto ad un conguaglio mediante il pagamento della quota di legittima in denaro, affinché il loro diritto non venga leso. Ha il vantaggio di evitare future contestazioni ereditarie, garantendo stabilità all’azienda in quanto va a definire chiaramente il ruolo di ciascun erede.

Donazione con riserva di usufrutto

L’imprenditore dona a un figlio (o anche un’eventuale terzo non facente parte della famiglia, ma ritenuto più abile nella gestione dell’impresa), la nuda proprietà delle azioni o delle quote sociali mantenendo l’usufrutto vitalizio. La donazione è un atto a titolo gratuito, da stipularsi davanti al notaio, alla presenza di due testimoni. L’operazione sconta un notevole vantaggio fiscale e permette al capostipite di mantenere, nella società di famiglia, sia i diritti di voto che i diritti agli utili. L’operazione, seppur comporti un primo coinvolgimento dei discendenti nella proprietà dell’impresa, non avrebbe particolari effetti modificativi della governance permettendo un affiancamento graduale e una continuità gestionale.

Ecco perchè consigliamo di “costruire oggi il futuro dell’impresa”: 

  • vantaggi per l’attività commerciale,
  • maggiore stabilità e competitività sul mercato,
  • prevenzione dei conflitti interni,
  • vantaggi e agevolazioni fiscali.

È inoltre essenziale un approccio multidisciplinare, che permetta di optare per la scelta dello strumento più adatto e su misura, in base alle esigenze della singola realtà.

 

Avv. Monica Bonati & Dott.ssa Sara Del Dianda


Spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli: devono essere sempre concordate? Cass. Civ. Sez. I, 10/04/25 n. 9392

Accanto al contributo di mantenimento ordinario, destinato al soddisfacimento delle esigenze primarie di cura dei figli (cibo, utenze ecc.) la gestione della crisi familiare prevede sempre una regolamentazione delle cosiddette “spese straordinarie” ovvero quelle spese sostenute dai genitori nell’interesse dei figli che hanno la caratteristica di essere eccezionali, saltuarie ed imprevedibili (spese mediche, scolastiche, ricreative).

La ripartizione di tali spese è, di solito, pari al 50% tra i genitori.

Tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate dall’altro genitore nella quota di spettanza, devono essere documentate ma mentre alcune sono obbligatorie, per cui non è richiesto il preventivo accordo (ad esempio libri scolastici), altre sono subordinate al consenso di entrambi i genitori (ad esempio spese mediche private).

Da diversi anni, ormai, i vari Tribunali hanno adottato delle Linee Guida o Protocolli che disciplinano la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, la necessità o meno del preventivo accordo, le modalità della richiesta, del consenso e del pagamento ed ogni altro aspetto relativo a detto argomento.

In particolare, per il Tribunale di Lucca è in vigore il Protocollo del 07/10/2020. In mancanza, si fa riferimento alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017.

Con l’ordinanza del 10/04/2025 n. 9392 la Corte di Cassazione si occupa del caso in cui uno dei genitori sostenga una spesa straordinaria che necessita del preventivo accordo e l’altro genitore si rifiuti di rimborsare la propria quota sostenendo di non aver dato il consenso.

La Corte di Cassazione dispone che, in questo caso, il Giudice debba valutare se la spesa effettuata corrisponda all’interesse del minore e se sia compatibile con il tenore di vita della famiglia.

Solo in caso affermativo, il genitore che ha sostenuto la spesa senza il preventivo accordo potrà recuperare dall’altro la quota di spettanza.

La mancanza del preventivo accordo potrà eventualmente essere oggetto di responsabilità nei rapporti tra i genitori.