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Assegno di mantenimento a favore dei figli pagato in ritardo: è reato ? (art. 570 c. p.)

L’ex marito e padre di un minore, aveva corrisposto, spesso, in ritardo, l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, stabilito dal Tribunale in sede di separazione dei coniugi.

Sappiamo bene che il fatto è perseguibile solo nel caso in cui si facciano venire meno i “mezzi di sussistenza”, intendendosi per questi, i supporti economici atti a garantire il minimo indispensabile per la sopravvivenza (vitto, abitazione, istruzione e salute).

La giurisprudenza recentemente si è soffermata sulla rilevanza del ritardo ed è giunta alla conclusione secondo la quale solo un inadempimento serio e sufficientemente protratto nel tempo, al punto tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici, rende la fattispecie sanzionabile anche penalmente.

Occorre cioè valutare in concreto la gravità del ritardo, intesa come l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende ad evitare.

Proprio in considerazione di questo genere di valutazione, l’imputato è stato assolto.


Pausa caffè del dipendente pubblico al bar di fronte ... è reato ?

Con il termine “pausa breve” si fa riferimento, in linea di massima, a una modesta interruzione dall’attività lavorativa avente lo scopo di consentire al dipendente di reintegrare le energie psicofisiche.

Il vero “smart working” infatti non è quello svolto da casa per ragioni legate alla pandemia, ma quello posto in essere da chi, indipendentemente dalla sede lavorativa, esegua la prestazione dovuta massimizzando l’attenzione e la concentrazione e con essi i risultati.

Se questo è vero - e recenti studi lo confermano - il datore non dovrebbe badare al numero di ore trascorse dal dipendente alla scrivania, quanto piuttosto a far sì che le condizioni di lavoro dello stesso siano tali da garantirgli un buono stato di salute mentale e fisico.

Il legislatore, già nel 2008 (art. 175 del decreto legislativo n° 81) ha previsto espressamente per il videoterminalista il diritto di effettuare una pausa nell’ordine di 15 minuti ogni due ore di lavoro.

Non ha specificato tuttavia se questo breve intervallo possa svolgersi anche all’esterno della sede lavorativa o se debba consumarsi necessariamente all’interno di essa.

E’ proprio questa una delle contestazioni mosse a taluni dipendenti della Regione Toscana, rei per l’appunto, di essersi allontanati dal lavoro per il tempo necessario per recarsi al bar di fronte a consumare un caffè.

La questione, tuttora sub iudice, può contare su precedenti pronunce favorevoli all’imputato: in particolare il GUP di Como, nel 2017, ha emesso sentenza di non luogo a procedere avendo ritenuto che una condotta simile non sia in grado di offendere il bene giuridico che la norma incriminatrice (l’art. 55 quinquies D. Lgs 165/2001), tende a tutelare e consistente nella efficienza della pubblica amministrazione.

Nel caso specifico della Regione Toscana, ulteriori elementi depongono a favore degli imputati, atteso che la decisione n° 24 del 1/7/2019 di quell’ente, rivela che "la breve sospensione dell’attività rivolta, prevalentemente, alla consumazione di un caffè o ad usufruire di un ristoro, costituiva “prassi tollerata”.

Come detto, il procedimento è tuttora in corso.