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Archiviazione per valori sottosoglia di benzodiazepine

Un caso emblematico di interpretazione costituzionalmente orientata della riforma dell'art. 187 del Codice della Strada 

Un recente caso di archiviazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca rappresenta un precedente di particolare interesse per l'interpretazione della riforma dell’articolo 187 del Codice della Strada.

Il caso evidenzia come, nonostante la nuova formulazione normativa che elimina il riferimento esplicito allo "stato di alterazione psico-fisica", la magistratura stia adottando un approccio interpretativo costituzionalmente orientato che tiene conto dei principi di offensività e proporzionalità.

Il caso: quando i valori sottosoglia escludono il reato

La vicenda riguarda un conducente sottoposto ad accertamenti per violazione dell'articolo 187 del Codice della Strada. Le analisi di laboratorio hanno rilevato la presenza di benzodiazepine nel sangue con un valore di 99 ng/ml, significativamente inferiore alla soglia di tossicità di 300 ng/ml. Il soggetto assumeva regolarmente Sertralina e Alprazolam nell'ambito di una terapia prescritta, e secondo la valutazione specialistica tale terapia, "assunta in cronico e a dosaggio terapeutico, non comporta significativa su attenzione e riflessi".

La Procura ha richiesto l'archiviazione per insussistenza del reato, motivando che "nel caso di specie non è stato dato atto dell'esistenza di alcuna alterazione collegata all'assunzione della sostanza e che il solo uso dei farmaci correttamente prescritti non consente di ritenere integrata la fattispecie di reato".

La riforma del 2024: un cambio di paradigma apparente

La riforma del 25 novembre 2024 ha modificato sostanzialmente la formulazione dell'articolo 187, eliminando il riferimento esplicito allo "stato di alterazione psico-fisica" e punendo direttamente "chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope". Questa modifica sembrava configurare un reato di pericolo presunto, dove la mera assunzione di sostanze, indipendentemente dall'effettivo stato di alterazione, sarebbe sufficiente per l'integrazione della fattispecie.

Tuttavia, la nuova formulazione non prevede soglie quantitative specifiche per le sostanze stupefacenti o psicotrope, diversamente dall’arti 186 che stabilisce precise soglie alcolemiche.

Questa lacuna normativa ha aperto spazi interpretativi che la magistratura sta colmando attraverso un'applicazione costituzionalmente orientata della norma.

L'interpretazione costituzionalmente orientata: tra offensività e proporzionalità

Il caso di Lucca rappresenta un esempio paradigmatico di come la magistratura stia interpretando la nuova norma alla luce dei principi costituzionali fondamentali. L'archiviazione per insussistenza del reato, nonostante la presenza di tracce di sostanze psicotrope, dimostra che i giudici continuano a richiedere la prova dell'effettiva capacità lesiva della condotta.

Questa interpretazione trova fondamento in diversi principi costituzionali:

Il principio di offensività: anche nella nuova formulazione, il reato deve mantenere una concreta capacità lesiva del bene giuridico tutelato (la sicurezza della circolazione stradale). La mera presenza di tracce di sostanze, in assenza di alterazione delle capacità di guida, non integra tale offensività.

Il principio di proporzionalità: l'applicazione di sanzioni penali severe (arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) deve essere proporzionata alla gravità del fatto. Valori sottosoglia di farmaci assunti a scopo terapeutico non giustificano un trattamento sanzionatorio così rigoroso.

Il principio di ragionevolezza: sarebbe irragionevole punire penalmente chi assume farmaci prescritti a dosaggio terapeutico senza che ciò comporti alterazione delle capacità di guida.

Le questioni di costituzionalità in corso

L'interpretazione adottata dalla Procura di Lucca assume particolare rilevanza considerando che diverse questioni di illegittimità costituzionale della nuova formulazione dell'articolo 187 sono attualmente al vaglio della Corte Costituzionale. Le eccezioni riguardano principalmente:

  • La violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale
  • L'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'alcol
  • La sproporzione tra condotta e sanzione in assenza di soglie quantitative
  • La violazione del principio di offensività per la configurazione di un reato di pericolo presunto

Implicazioni pratiche e prospettive future

Sebbene la giurisprudenza precedente alla riforma non sia direttamente applicabile, i principi interpretativi consolidati mantengono la loro validità.

Il caso di Lucca rappresenta un precedente di particolare importanza per diversi aspetti:

Per la difesa: dimostra che anche dopo la riforma è possibile ottenere l'archiviazione quando i valori rilevati sono sottosoglia e non sussistono elementi sintomatici di alterazione.

Per l'accusa: evidenzia la necessità di una valutazione complessiva che non si limiti alla mera presenza di sostanze ma consideri l'effettiva capacità lesiva della condotta.

Per il legislatore: suggerisce l'opportunità di un intervento chiarificatore che definisca soglie quantitative anche per le sostanze stupefacenti, sul modello di quanto previsto per l'alcol.

 

L'archiviazione disposta dalla Procura di Lucca rappresenta un esempio virtuoso di come la magistratura possa interpretare le norme penali in senso costituzionalmente orientato, evitando applicazioni automatiche che potrebbero risultare sproporzionate o irragionevoli. Il caso dimostra che, nonostante la modifica normativa, rimane centrale la valutazione dell'effettiva pericolosità della condotta per la sicurezza stradale.

Questo approccio interpretativo, in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità pendenti, offre una via equilibrata per l'applicazione della nuova norma, garantendo al contempo la tutela della sicurezza stradale e il rispetto dei principi costituzionali fondamentali. La vicenda evidenzia come il diritto vivente possa adattarsi alle lacune normative attraverso un'interpretazione sistematica che tenga conto dei principi generali dell'ordinamento, dimostrando la vitalità del sistema giuridico anche di fronte a riforme controverse.

 

Avv. Massimo Neri


Modelli Organizzativi 231

Gli errori da evitare secondo la giurisprudenza

Dopo oltre vent'anni di applicazione del decreto 231/2001, la giurisprudenza ha tracciato una linea netta: non basta adottare un modello organizzativo, bisogna che sia efficace. Ecco i principali errori che rendono inutili questi strumenti di compliance.

Il Formalismo Vuoto

L'errore più grave? Considerare il modello 231 come un semplice documento da archiviare. Modelli "copia-incolla" privi di specificità aziendale sono destinati al fallimento. Ogni modello deve essere calato nella realtà specifica dell'azienda, con analisi puntuale dei processi e dei rischi reato effettivi.

L'Illusione del DVR

Confondere il modello 231 con il Documento di Valutazione dei Rischi è un errore fatale. Mentre il DVR previene infortuni, il modello 231 deve prevenire reati - due finalità completamente diverse che richiedono approcci metodologici distinti.

Vigilanza Apparente

Nominare un Organismo di Vigilanza senza dotarlo di poteri effettivi e risorse adeguate equivale a creare una "scatola vuota". Il sistema di controlli deve essere concreto, verificabile e dotato di feedback.

Formazione Insufficiente

Non basta informare sui contenuti del modello: serve un piano formativo specifico, differenziato per ruoli, che fornisca strumenti operativi per l'applicazione corretta delle procedure.

Il Modello Statico

Un modello che rimane immutato per anni è un chiaro indice di inefficacia. L'art. 7 del decreto 231 richiede verifica periodica e aggiornamento costante.

La Lezione della Giurisprudenza

Il messaggio è chiaro: la compliance deve diventare parte integrante della cultura aziendale, coinvolgendo tutti i livelli in un processo continuo di gestione dei rischi reato.
Il modello 231 deve essere personalizzato, dinamico e verificabile nella sua efficacia preventiva. Solo così potrà svolgere la sua funzione originaria: non proteggere l'ente dalle conseguenze dei reati, ma prevenirne efficacemente la commissione.

La sfida per le aziende italiane è superare la logica del "modello fotocopia" per abbracciare una metodologia di compliance realmente integrata nei processi decisionali. Solo così il decreto 231 diventerà strumento effettivo di prevenzione della criminalità d'impresa.

 

 

Avv. Massimo Neri


Il Codice Etico nel Modello 231

Pilastro della Compliance Aziendale

Nel panorama della responsabilità amministrativa degli enti, il codice etico rappresenta molto più di un documento formale: è il cuore pulsante di ogni efficace strategia di prevenzione dei reati e di diffusione della cultura della legalità nelle organizzazioni.

Il Codice Etico come Strumento di Prevenzione Primaria

Il codice etico opera attraverso diversi meccanismi complementari:

Definizione di Standard Comportamentali
Stabilisce principi chiari che orientano le decisioni aziendali verso legalità e trasparenza, fornendo le fondamenta necessarie per l'elaborazione dei protocolli previsti dall'articolo 6 del decreto 231.

Funzione Educativa
Attraverso la diffusione capillare di standard comportamentali chiari, contribuisce a creare una cultura aziendale improntata alla legalità, elemento essenziale per l'efficace attuazione del sistema preventivo.

Integrazione Sistemica
Si integra con il sistema di controllo interno attraverso la coerenza tra principi enunciati e procedure operative, meccanismi di reporting e sistema disciplinare.

Contenuti Essenziali per un Codice Efficace

Un codice etico efficace deve includere:

Principi Generali: Legalità, trasparenza, correttezza, responsabilità sociale.

Regole Comportamentali Specifiche: Calibrate sulle aree di rischio identificate.

Sistema di Responsabilità: Definizione chiara dei ruoli di tutti i soggetti aziendali.

Meccanismi di Controllo: Procedure per segnalazioni e follow-up.

Sistema Disciplinare: Sanzioni per le violazioni.

Un Investimento Strategico

Il codice etico rappresenta un investimento strategico nella sostenibilità e reputazione dell'impresa. L'esperienza di oltre vent'anni di applicazione del decreto 231 dimostra che le organizzazioni che hanno investito nella qualità del proprio codice etico hanno ottenuto benefici tangibili:

  • Riduzione dei rischi legali e reputazionali;
  • Miglioramento del clima organizzativo;
  • Incremento della fiducia degli stakeholder;
  • Creazione di valore sostenibile nel lungo termine.

In un contesto economico sempre più complesso, il codice etico si conferma come pilastro fondamentale di ogni strategia aziendale orientata alla creazione di valore sostenibile.

 

Avv. Massimo Neri


L’adozione del modello 231: un investimento strategico

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 rappresenta una scelta strategica di fondamentale importanza per le imprese moderne, generando una molteplicità di vantaggi che si estendono ben oltre la mera conformità normativa.

Il modello come esimente dalla responsabilità amministrativa

Il beneficio primario e più evidente consiste nell'esimente dalla responsabilità amministrativa. Come stabilito dall'articolo 6, l'ente può sottrarsi alla responsabilità per i reati commessi da soggetti apicali dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Questa protezione si estende anche ai reati commessi da soggetti sottoposti, come previsto dall'articolo 7, purché il modello sia stato sottoposto a verifiche periodiche, modificato in base alle necessità e sia previsto un adeguato sistema disciplinare.

Il modello adottato post reato per ridurre l’entità delle sanzioni pecuniarie

Un secondo vantaggio di rilevante portata economica riguarda la riduzione delle sanzioni pecuniarie. L'articolo 12 del decreto prevede infatti che la sanzione pecuniaria sia ridotta quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tuttavia, non è sufficiente la mera adozione formale del modello, essendo necessario che esso sia concretamente idoneo e reso effettivamente operativo.

Il modello adottato post reato per escludere l’applicazione delle sanzioni interdittive

L'articolo 17 stabilisce che le sanzioni interdittive non si applicano quando l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei, unitamente al risarcimento integrale del danno e alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca. Questo aspetto assume particolare rilevanza considerando che le sanzioni interdittive possono comportare l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Miglioramento della governance aziendale

L'implementazione del modello 231 comporta un significativo miglioramento dei sistemi di controllo interno. Il modello richiede infatti l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, la previsione di specifici protocolli decisionali, l'identificazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, l'introduzione di un sistema disciplinare efficace. Questa strutturazione organizzativa genera un effetto virtuoso di razionalizzazione dei processi aziendali e di ottimizzazione delle procedure operative.

Dal punto di vista del risk management, l'adozione del modello comporta una mappatura sistematica dei rischi aziendali e l'implementazione di misure preventive specifiche.

Questo approccio metodico alla gestione del rischio-reato si traduce in una maggiore consapevolezza organizzativa e in una capacità di anticipazione e gestione delle criticità.

L’Organismo di Vigilanza

Si tratta di un organo indipendente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che non solo vigila sul funzionamento del modello ma ne cura anche l'aggiornamento, garantendo un presidio costante sui rischi aziendali e rappresenta un ulteriore valore aggiunto.

Riflessi positivi sulla “reputazione aziendale”

L'adozione del modello 231 costituisce un segnale di trasparenza e affidabilità verso tutti gli stakeholder. La dimostrazione di un impegno concreto nella prevenzione dei reati e nella promozione di una cultura della legalità rafforza la credibilità dell'impresa nei rapporti con clienti, fornitori, istituti di credito e investitori. Questo aspetto assume particolare rilevanza in un contesto economico sempre più attento ai profili di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa.

Il modello 231 favorisce inoltre lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla compliance. L'implementazione di protocolli preventivi, la formazione del personale sui rischi specifici, l'introduzione di meccanismi di segnalazione interna (cd. whistleblowing) contribuiscono a creare un ambiente lavorativo consapevole e responsabile, promuovendo una partecipazione attiva dei dipendenti nella prevenzione degli illeciti.

Benefici economici

Infine, l'implementazione del modello 231 può generare benefici economici indiretti attraverso l'ottimizzazione dei processi, la riduzione degli sprechi, il miglioramento dell'efficienza operativa. La strutturazione di procedure chiare e la definizione di responsabilità specifiche contribuiscono a eliminare duplicazioni e inefficienze, generando valore aggiunto per l'organizzazione.

In conclusione

L'adozione di un modello 231 rappresenta un investimento strategico che, oltre a garantire la conformità normativa, genera valore sotto molteplici profili: protezione legale, ottimizzazione organizzativa, rafforzamento reputazionale e sviluppo di una cultura aziendale responsabile e sostenibile.

 

Avv. Massimo Neri


Il concetto di insidia nel diritto: la rilevanza giuridica del danno nascosto

Nel contesto giuridico, il termine insidia indica un pericolo nascosto, spesso definito come una condizione dannosa che non è facilmente visibile o prevedibile, e che quindi può causare lesioni o danni a persone o cose senza che vi sia una possibilità ragionevole di evitare il rischio. Il concetto di insidia è rilevante in diversi ambiti del diritto civile e penale, in particolare nel contesto della responsabilità civile, in cui rappresenta un elemento centrale nella valutazione della colpa e del risarcimento del danno.

Il ruolo dell’insidia nella responsabilità civile

Nella responsabilità civile, l’insidia viene spesso invocata quando si tratta di danni subiti da terzi in spazi pubblici o privati. 

L’articolo 2051 cc, impone al custode l’obbligo di risarcire i danni arrecati a terzi dalla cosa sotto la sua sorveglianza, salvo che provi il caso fortuito, ovvero che l’evento non poteva essere in alcun modo previsto o, se possibile prevederlo, non poteva in alcun modo essere evitato. L’incidente è considerato evitabile quando con ogni probabilità non sarebbe accaduto usando l’ordinaria diligenza.

Il classico esempio è quello di un pedone che, camminando su un marciapiede, subisce una caduta causata da una buca non visibile o da un ostacolo che non poteva essere facilmente rilevato. 

In questi casi, la giurisprudenza italiana ha elaborato il principio secondo cui la presenza di un’insidia può far sorgere l’obbligo risarcitorio per chi è responsabile della manutenzione dello spazio o della struttura.

Per essere giuridicamente rilevante, l’insidia deve possedere alcuni requisiti specifici:

  1. Occultamento del pericolo: la condizione dannosa deve essere tale da non risultare immediatamente visibile o percepibile.
  2. Non prevedibilità: la presenza del pericolo non deve essere facilmente prevedibile per la vittima, che si trova così impossibilitata ad evitarlo in modo tempestivo.
  3. Assenza di segnali di avviso: il soggetto responsabile dell’area deve aver omesso di adottare misure di segnalazione o di protezione adeguate per avvertire i terzi del pericolo.

Insidia e onere della prova

In caso di sinistro dovuto a insidia, la persona danneggiata deve provare che l’evento dannoso sia stato causato da una condizione occulta e imprevedibile. Il responsabile dell’area o della struttura può difendersi dimostrando che l’evento dannoso è stato causato da un comportamento imprudente del danneggiato, oppure provando di aver adottato tutte le misure necessarie per segnalare e proteggere contro il pericolo.

L’insidia nella giurisprudenza italiana

La Cassazione ha più volte ribadito che l’insidia, in quanto pericolo occulto, costituisce un elemento fondante della responsabilità per danni, richiedendo una tutela delle vittime anche in assenza di dolo o colpa grave del responsabile. In questa ottica, il concetto di insidia amplia la responsabilità civile e rappresenta una tutela per i cittadini, garantendo che i pericoli nascosti siano oggetto di attenzione e di misure preventive da parte di chi gestisce spazi pubblici o privati.

Con ordinanza n. 36901 del 16 dicembre 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. un. n. 20943/2022).

Questo concetto serve a proteggere i diritti delle persone, che si trovano così maggiormente tutelate da pericoli occulti, incentivando la cura e la manutenzione degli spazi comuni.

 

Avv. Massimo Neri & Dott.ssa Sara Del Dianda


RIFORMA CARTABIA (PENALE): IN PARTICOLARE: LA PROCEDIBILITÀ DEL REATO DI LESIONI VOLONTARIE (artt. 583, 585 c. p.)

La riforma ha modificato, tra le altre, la procedibilità del reato di lesioni personali.
Volendoci soffermare in questa sede sulle sole lesioni volontarie, è importante rimarcare che il legislatore ha mantenuto la tecnica di redazione previgente, costituita da rinvii ad altre norme, eccezioni e correttivi, in tal modo non contribuendo alla immediata percezione del nuovo regime, circostanza che rende utile questa breve annotazione.
Adesso la fattispecie è perseguibile a querela anche quando la durata della malattia supera i venti giorni (lesioni lievi o levissime).
Sarà invece sempre perseguibile d’ufficio:
quando il reato è commesso nei confronti di personale sanitario o socio-assistenziale (art. 61 n° 11 octies c. p.);
quando la malattia superi i quaranta giorni (lesioni gravi o gravissime, art. 583 c. p.);
quando la persona offesa sia incapace per età o infermità (se la malattia è sotto i venti giorni però, grazie all’inciso dell’ultimo comma, resta perseguibile a querela);
quando il fatto è stato commesso con l’uso di armi - anche improprie - o da persona travisata o da più persone riunite (art. 585 c. p.).
Un quadro sinottico tutt’altro che semplice.


RIFORMA CARTABIA (PENALE): NOVITÀ IN MATERIA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

L’applicabilità dell’istituto è stata ampliata sia quanto ai requisiti oggettivi, sia quanto a quelli soggettivi.

Se in precedenza il limite era stato stabilito in funzione della pena edittale massima, adesso la norma fa riferimento a quella minima.

Se pertanto, in base alla vecchia dizione, poteva accedervi solo l’imputato che aveva commesso un reato punibile con la pena edittale massima di cinque anni, adesso l’esclusione della punibilità sarà invocabile quando il reato sia punito con la pena edittale minima non superiore a due anni, indipendentemente dalla massima.

Il nuovo istituto - ferme le eccezioni stabilite espressamente - potrà così applicarsi a un più ampio novero di fattispecie, tra cui, ad esempio, la rapina tentata ed il furto nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 625, comma 1, c.p..

Inoltre il Giudice potrà valutare la tenuità del fatto anche in considerazione della condotta del reo susseguente al reato, circostanza che la giurisprudenza tendeva invece ad escludere (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 20038 del 17 maggio 2022).

Da oggi saranno pertanto valorizzabili comportamenti quali la confessione e la sollecita definizione del risarcimento del danno da parte del reo.


RIFORMA CARTABIA (PENALE): LE MODIFICHE AL REGIME DI PROCEDIBILITÀ DEI REATI

Uno degli obiettivi della riforma è stato quello di conseguire “effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell’ottica di una maggiore efficienza del processo penale” (v. Dossier Camere del 7 settembre 2022). In questa ottica, il legislatore è intervenuto su una serie di reati che se, nel regime ante-riforma, erano perseguibili d’ufficio, adesso sono divenuti - con i dovuti correttivi - perseguibili a querela di parte.

Sono stati interessati i seguenti reati: lesioni personali (art. 582 c. p.), lesioni stradali (art. 590 bis c. p.), sequestro di persona (art. 605 c. p.), violenza privata (art. 610 c. p.), minaccia (art. 612 c. p.), violazione di domicilio (art. 614 c. p.), furto (art. 624 c. p.), danneggiamento (art. 635 c. p.), truffa (640 c. p.), frode informatica (art. 640 ter c. p.), disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c. p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c. p.).

In considerazione di quanto sopra, i fatti commessi in data successiva all’entrata in vigore della riforma (31/12/2022) saranno punibili solo a seguito di querela.

Diversa la questione per i fatti già commessi a tale data, per i quali è stata prevista una disciplina transitoria (art. 85): qualora non sia ancora stato incardinato il procedimento penale, la parte offesa che già abbia avuto notizia del fatto costituente reato, avrà a disposizione tre mesi per proporre querela decorrenti dall’entrata in vigore della riforma; nel caso invece in cui esso sia già incardinato, la vittima del reato dovrà essere informata dall’autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il proprio diritto di querela ed il termine trimestrale decorrerà dalla data in cui le è pervenuta detta informazione.


RIFORMA CARTABIA (PENALE): NOTIFICHE IN AMBITO PENALE E COMPITI DEL DIFENSORE

Come noto, la legge 150/2022 ha pesantemente riformato il regime delle notificazioni, con l’obiettivo dichiarato di «snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l’efficienza processuale, assicurando al contempo l’effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche» (v. Dossier Camere del 7 settembre 2022). 

Particolarmente significativo in questo contesto l’inciso contenuto nel nuovo art. 157 comma 8 bis c.p.p. in cui si introduce espressamente l’onere a carico dell’imputato di comunicare al proprio difensore ogni proprio recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica (e successivi eventuali mutamenti) ove questi possa effettuare le comunicazioni, con espresso esonero di responsabilità a carico del professionista, qualora l’assistito ometta di farlo o lo faccia in ritardo.

Si tratta di una raccomandazione che ogni buon Avvocato già rivolgeva al proprio assistito, nell’esclusivo interesse di questi, e che oggi è stata normativamente consacrata.

E’ stato modificato anche l’art. 162 c.p.p., comma 4 bis, in materia di elezione di domicilio presso l’avvocato d’ufficio: se nella versione precedente essa non aveva effetto in mancanza di assenso esplicito da parte del difensore, oggi, viceversa, sarà compito di questi, se del caso, rifiutare la domiciliazione appena avuto conoscenza della stessa. E’ quindi lecito parlare di silenzio-assenso ogniqualvolta tale “non accettazione” non sia manifestata all’Autorità procedente.

Un preciso onere, in questo caso, è stato posto a carico dell’Avvocato, senza però che a ciò corrisponda la garanzia della effettiva conoscenza della notifica in capo al destinatario.


Clinica odontoiatrica chiude i battenti senza aver curato i propri pazienti ... è reato ?

Tutta Italia è al corrente delle gravi difficoltà incontrate dai pazienti di una nota catena di cliniche odontoiatriche con sedi in tutta la penisola che, dopo aver incassato l’intero corrispettivo in anticipo, ha chiuso i battenti ed è fallita, senza fornire la prestazione promessa o, nella migliore delle ipotesi, non fornendola integralmente.

Oltre al danno la beffa, visto che gli sfortunati clienti, se non hanno già pagato tutto di tasca loro, si trovano oggi tenuti a dover comunque pagare le rate ad una finanziaria.

Al di là dei diritti di natura civilistica in capo alle persone lese (di cui REGIALEX si è occupata), ci domandiamo se sia possibile ipotizzare anche una responsabilità di tipo penale.

Le fattispecie di reato che il fatto richiama subito alla mente sono quelle previste dagli artt. 640 e 641 c. p..

Certamente se il proponente la prestazione, avesse contratto, dissimulando il proprio stato di dissesto e con il chiaro intento di non adempiere, ci troveremmo di fronte ad un caso scolastico di insolvenza fraudolenta.

Sarebbe importante comprendere però se, al momento dell’accordo, la società si trovasse già in stato di decozione e se chi rappresentava l’impresa ne fosse stato al corrente, non essendo rilevante ai fini del perfezionamento del reato, la insolvenza sopravvenuta.

Il reato di truffa è ravvisabile invece ove il soggetto agente, usando artifizi o raggiri, induca in errore la parte offesa, arrecando alla stessa un danno al quale corrisponda pari profitto per l’autore.

Sarebbe quindi integrato il reato di cui all’art. 640 c. p. e non quello di cui al 641 c. p. ove lo stato di insolvenza non fosse stato semplicemente nascosto, ma fosse stato fatto oggetto di veri e propri artifizi o raggiri.

Quanto alla cd. truffa contrattuale in particolare, occorre evidenziare che la giurisprudenza richiede che l’autore abbia posto in essere un comportamento idoneo ad incidere in modo artificioso sul processo formativo della volontà della controparte: dovrà quindi essere sottoposta a particolare attenzione la condotta tenuta in concreto, al fine di ricercare un’eventuale messa in scena e/o un comportamento menzognero, finalizzati ad indurre il paziente a sottoscrivere un impegno che diversamente non avrebbe sottoscritto.

Una riflessione a parte invece va fatta sulla modalità di pagamento che avveniva molto frequentemente attraverso finanziarie convenzionate: apparentemente conveniente per il cliente, in grado di pagare “in comode rate”; certamente conveniente per la clinica, che così incassava, immediatamente e in anticipo rispetto alla prestazione promessa, l’intero corrispettivo, anche da parte dei soggetti con le risorse più limitate.

Infatti è proprio questa la modalità che si è rivelata fatale per il consumatore e che ha determinato la mancanza di difesa (l’eccezione di inadempimento), di fronte all’improvvisa serrata.

Ma, per quanto non si possa non prendere atto di una strategia commerciale “aggressiva”, sarebbe superficiale e frettoloso giungere a riconoscere per ciò stesso l’esistenza del dolo richiesto.

Rilevante infine il fatto che la chiusura imprevista abbia determinato, allo stato, anche l’impossibilità di consegna della cartella clinica, necessaria per continuare le cure da altro professionista.

Il mancato tempestivo rilascio della copia integra il delitto di cui all’art. 328 comma 1 c.p., in quanto consistente in un rifiuto di un atto pubblico la cui completa e regolare compilazione, sempre funzionale a ragioni di sanità, è rimessa in via definitiva e ufficiale al responsabile di reparto, in qualità di pubblico ufficiale.

Il principio è, in generale, pacificamente estensibile, mutatis mutandis, anche alla clinica privata.

Il caso è attualissimo e i fatti sono in continuo divenire …