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Strategie legali per il passaggio generazionale

Il futuro dell'impresa si costruisce oggi

Per “passaggio generazionale” si intende quel processo che porta al trasferimento della gestione e/o della proprietà di un’azienda da una generazione all’altra, spesso all’interno di un contesto familiare.  

La tematica del passaggio generazionale abbraccia sia il diritto aziendale che la realtà familiare, integrando la dimensione umana con quella giuridica. È un processo che richiede strategia, competenze e una visione rivolta al futuro. È una fase necessaria e cruciale nella vita di un’impresa, che riguarda l’85% delle PMI italiane, ovvero quelle a conduzione familiare, dove l’identità dell’azienda è spesso legata alla figura dell’imprenditore uscente.
Non è una situazione da subire soltanto quando avvengono eventi negativi, al contrario, è un’evoluzione fisiologica che l’impresa deve saper gestire per sfruttare un’occasione che può diventare di sviluppo e crescita.
>Vista la peculiarità e la delicatezza di questa fase di passaggio, affrontarla equipaggiati degli strumenti necessari e con i giusti professionisti che fanno da guida è fondamentale (si stima che solo il 30% delle imprese familiari sopravviva al passaggio generazionale). Pianificare con cura questo momento consente di evitare conflitti, definire in modo chiaro ruoli e responsabilità, garantire la continuità dell’attività preservando il patrimonio di conoscenze, relazioni e valori costruito nel tempo. Un passaggio strutturato permette di evitare di affidare l’impresa a figure non ancora pronte che possano mettere in pericolo l’asset patrimoniale perchè non godono di iniziale fiducia da parte di fornitori, clienti e finanziatori.

Tra le strategie da adottare:

  • pianificazione anticipata e mentoring: il passaggio deve essere pianificato con anni di anticipo per scegliere con attenzione chi sarà alla guida dell’azienda e formarlo per quel ruolo, considerando non solo vincoli familiari ma anche competenze, e inclinazioni personali;
  • definizione chiara dei ruoli: stabilire compiti e responsabilità dei membri della famiglia e del management per evitare sovrapposizioni e conflitti, garantendo una gestione equilibrata e trasparente dell’azienda;
  • valorizzazione e innovazione: può essere l’occasione per l’apertura verso nuovi mercati internazionali o per diversificare i prodotti sfruttando l’impulso del digitale e dell’innovazione per creare valore aggiunto.

Quanto tempo?

La durata media di un passaggio generazionale varia sensibilmente in base alla complessità dell’azienda, alla preparazione delle parti coinvolte e al livello di pianificazione attuato. In generale, un processo ben strutturato può richiedere dai 3 ai 7 anni, necessari per garantire un affiancamento efficace, trasferire gradualmente competenze e responsabilità, consolidare la leadership dei successori e gestire gli aspetti patrimoniali, fiscali e organizzativi con la dovuta attenzione. Pianificare con anticipo è quindi essenziale.

Quali strumenti?

Esistono diversi strumenti giuridici che permettono di gestire la transizione in modo efficace:

Fondo patrimoniale

È un tipo di convenzione che interviene tra i coniugi (o parti unite civilmente), attraverso la quale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito, sono destinati a fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 e ss c.c.). La durata del fondo è legata al matrimonio e si estingue in caso di divorzio, ma in presenza di figli minori, si estende fino alla loro maggiore età. I beni vengono quindi “vincolati”, non possono essere venduti, ipotecati o pignorati senza il consenso di entrambi i coniugi e se si è in presenza di figli minori, per vendere o ipotecare un bene del fondo serve anche l’autorizzazione del giudice tutelare. I creditori non possono aggredire i beni del fondo se il debito non riguarda i “bisogni familiari”, intesi dalla giurisprudenza come tutte quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi.

Trust

Può essere costituito da chiunque, e non solo per scopi familiari. È più flessibile rispetto al fondo patrimoniale, può includere qualunque tipo di bene, compresi i beni mobili, i diritti reali e gli strumenti finanziari; inoltre la sua durata può essere definita liberamente dalle parti. Applicato al passaggio generazionale, è un istituto giuridico che permette di trasferire la proprietà dell’azienda a un fiduciario (trustee), il quale la gestisce nell’interesse dei beneficiari. Favorisce una protezione del patrimonio aziendale e permette una gestione graduale del passaggio generazionale, evitando frammentazioni della proprietà.

Patto di famiglia

È un contratto previsto dall’art. 768‑bis e ss c.c. con cui l’imprenditore o il socio di una società possono trasferire in tutto o in parte a uno o più discendenti una parte o tutte le quote sociali. È una deroga al divieto dei patti successori, permettendo di regolare in vita il trasferimento di azienda o quote di essa. Ha forma di atto pubblico, deve essere fatto dinanzi a un Notaio e deve avere contenuto gratuito. Esso richiede il consenso di tutti gli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti), si tratta in sostanza di un anticipo dell’eredità. I legittimari non assegnatari di quote hanno diritto ad un conguaglio mediante il pagamento della quota di legittima in denaro, affinché il loro diritto non venga leso. Ha il vantaggio di evitare future contestazioni ereditarie, garantendo stabilità all’azienda in quanto va a definire chiaramente il ruolo di ciascun erede.

Donazione con riserva di usufrutto

L’imprenditore dona a un figlio (o anche un’eventuale terzo non facente parte della famiglia, ma ritenuto più abile nella gestione dell’impresa), la nuda proprietà delle azioni o delle quote sociali mantenendo l’usufrutto vitalizio. La donazione è un atto a titolo gratuito, da stipularsi davanti al notaio, alla presenza di due testimoni. L’operazione sconta un notevole vantaggio fiscale e permette al capostipite di mantenere, nella società di famiglia, sia i diritti di voto che i diritti agli utili. L’operazione, seppur comporti un primo coinvolgimento dei discendenti nella proprietà dell’impresa, non avrebbe particolari effetti modificativi della governance permettendo un affiancamento graduale e una continuità gestionale.

Ecco perchè consigliamo di “costruire oggi il futuro dell’impresa”: 

  • vantaggi per l’attività commerciale,
  • maggiore stabilità e competitività sul mercato,
  • prevenzione dei conflitti interni,
  • vantaggi e agevolazioni fiscali.

È inoltre essenziale un approccio multidisciplinare, che permetta di optare per la scelta dello strumento più adatto e su misura, in base alle esigenze della singola realtà.

 

Avv. Monica Bonati & Dott.ssa Sara Del Dianda


Spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli: devono essere sempre concordate? Cass. Civ. Sez. I, 10/04/25 n. 9392

Accanto al contributo di mantenimento ordinario, destinato al soddisfacimento delle esigenze primarie di cura dei figli (cibo, utenze ecc.) la gestione della crisi familiare prevede sempre una regolamentazione delle cosiddette “spese straordinarie” ovvero quelle spese sostenute dai genitori nell’interesse dei figli che hanno la caratteristica di essere eccezionali, saltuarie ed imprevedibili (spese mediche, scolastiche, ricreative).

La ripartizione di tali spese è, di solito, pari al 50% tra i genitori.

Tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate dall’altro genitore nella quota di spettanza, devono essere documentate ma mentre alcune sono obbligatorie, per cui non è richiesto il preventivo accordo (ad esempio libri scolastici), altre sono subordinate al consenso di entrambi i genitori (ad esempio spese mediche private).

Da diversi anni, ormai, i vari Tribunali hanno adottato delle Linee Guida o Protocolli che disciplinano la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, la necessità o meno del preventivo accordo, le modalità della richiesta, del consenso e del pagamento ed ogni altro aspetto relativo a detto argomento.

In particolare, per il Tribunale di Lucca è in vigore il Protocollo del 07/10/2020. In mancanza, si fa riferimento alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017.

Con l’ordinanza del 10/04/2025 n. 9392 la Corte di Cassazione si occupa del caso in cui uno dei genitori sostenga una spesa straordinaria che necessita del preventivo accordo e l’altro genitore si rifiuti di rimborsare la propria quota sostenendo di non aver dato il consenso.

La Corte di Cassazione dispone che, in questo caso, il Giudice debba valutare se la spesa effettuata corrisponda all’interesse del minore e se sia compatibile con il tenore di vita della famiglia.

Solo in caso affermativo, il genitore che ha sostenuto la spesa senza il preventivo accordo potrà recuperare dall’altro la quota di spettanza.

La mancanza del preventivo accordo potrà eventualmente essere oggetto di responsabilità nei rapporti tra i genitori.


Indennità di frequenza, un aiuto concreto per l’inclusione

L’indennità di frequenza è una misura di sostegno economico prevista dallo Stato italiano per i minori di 18 anni con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle attività tipiche della loro età (nonché per i minori ipoacusici, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla normativa). 

È importante precisare che possono ottenere l’indennità di frequenza anche minori che non sono riconosciuti disabili ai sensi della Legge 104/92.

L’indennità di frequenza è uno strumento di tutela sociale, istituito con la legge n. 289 del 1990, volto a garantire un aiuto concreto alle famiglie che affrontano le difficoltà derivanti da condizioni di salute particolari dei loro figli, che limitano la capacità di autonomia del minore e di partecipazione alle attività quotidiane.

Possono beneficiare dell’indennità di frequenza anche i minori con DSA certificati (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), come dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia che soffrano di questi disturbi in particolari condizioni di gravità.

L’indennità mira a promuovere l’inclusione e il benessere dei minori con difficoltà, contribuendo a coprire le spese sostenute per l’accesso a servizi di supporto educativo, riabilitativo o di assistenza, come ad esempio spese di logopedia, di psicomotricità, di dopo scuola specializzati, di sostegno psicologico. Questo contributo economico è destinato a garantire che il minore possa partecipare attivamente ad attività scolastiche, formative o terapeutiche, spesso indispensabili per lo sviluppo di competenze e abilità. 

Si tratta di un sostegno che non è solo economico, ma anche sociale, perché permette ai giovani beneficiari di avvalersi di servizi che agevolano il loro percorso di crescita e integrazione.

Requisiti e modalità di accesso

L’indennità è concessa in presenza di alcuni requisiti specifici. 

Innanzitutto, il minore deve avere difficoltà persistenti che limitano la capacità di svolgere le attività proprie dell’età. La valutazione dello stato di difficoltà è compiuta attraverso una verifica sanitaria che attesta le condizioni di disabilità, svolta da un’apposita commissione medico-legale dell’INPS. 

Inoltre, è essenziale che il minore sia iscritto a un percorso scolastico o formativo: scuola, pubblica o privata, di ogni ordine e grado, centri estivi, centri ambulatoriali o centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione, centri di formazione professionale. Questa condizione è stata stabilita per garantire che l’aiuto sia realmente indirizzato a sostenere percorsi educativi o terapeutici volti a migliorare il benessere e l’autonomia del minore.

Nella stessa ottica è previsto che il limite reddituale per accedere alla misura di sostegno, sia riferito solo al minore (e non al nucleo familiare nella sua interezza). Il reddito non dovrà essere superiore a 5.725,46 euro (importo riferito all’anno 2024).

La procedura da seguire è la seguente: per prima cosa il pediatra/medico curante deve inviare il certificato telematico, contenente la sintesi della diagnosi, completa dei codici nosografici. Entro 90 giorni dall’invio del certificato potrà essere inoltrata domanda all’INPS, direttamente tramite il portale dedicato del sito internet, con le necessarie credenziali, oppure tramite patronato.

A questo proposito si segnala che, dal 01/01/2026, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 62/2024 che ha modificato la modalità di presentazione della domanda. A decorrere da tale data non sarà più necessario il doppio passaggio dell’invio del certificato telematico e della presentazione della domanda amministrativa vera e propria, ma tutto avverrà tramite l’invio telematico all’INPS del nuovo “certificato medico introduttivo” senza bisogno dell’invio della domanda amministrativa. Questa nuova modalità entrerà in vigore in via sperimentale, già dal 01/01/2025 in nove province (Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari).

L’iter di riconoscimento, dopo l’accertamento medico legale, si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente. 

In caso di risposta negativa è possibile proporre ricorso entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione presso il Tribunale del circondario di residenza del minore. In questo caso il Giudice nominerà un Medico che, in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) accerterà se sussistano o meno i presupposti per l’erogazione del beneficio.

Importo e durata dell’indennità

L’importo dell'indennità di frequenza viene aggiornato annualmente dall’INPS (per il 2024 ammonta a 333,33 euro mensili) e rappresenta un sostegno prezioso per le famiglie. Viene corrisposto per un massimo di dodici mensilità, ma l’effettiva durata dell’erogazione dipende dalla frequenza effettiva del minore ai servizi riconosciuti (ad esempio gli effettivi mesi di frequenza scolastica). Non appena il beneficiario raggiunge la maggiore età, l’indennità di frequenza decade automaticamente.

La misura in questione costituisce uno strumento fondamentale di sostegno e inclusione, che riflette il principio di tutela dei soggetti più vulnerabili nella nostra società. Il contributo economico ha un impatto concreto e tangibile sulle famiglie ma è l’accesso a percorsi educativi e terapeutici che può fare una differenza sostanziale nel miglioramento della qualità della vita dei minori coinvolti.

 

Avv. Monica Bonati & Dott.ssa Sara Del Dianda


L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai

Martedì 12 dicembre 2023 ho partecipato come relatrice alla Giornata Soci di Aiaf Toscana che si è svolta al Grand Hotel Adriatico di Firenze.

I soci di tutta la Regione hanno avuto l'occasione di confrontarsi sulle prassi applicative dei tribunali toscani dopo i primi mesi di entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha completamente rivoluzionato il procedimento in materia di famiglia.
Gli interventi dei relatori hanno riguardato le pronunce più rilevanti in tema di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, di richiesta cumulativa di separazione e divorzio, di provvedimenti indifferibili ed urgenti.
Si è parlato di procedimenti ove sono presenti allegazioni di violenza, tema che Aiaf ha sempre curato con particolare attenzione, analizzando lo strumento di tutela dell'ordine di protezione.

Infine, abbiamo analizzato i mezzi che la legge mette a disposizione per dare effettiva attuazione ai provvedimenti del Giudice.
È stato per tutti un momento di condivisione e di approfondimento, e per me un'importante conferma dell'amore per il lavoro che svolgo.

                                                 


REGIALEX è anche formazione per le aziende

Ieri mattina lo Studio Legale REGIALEX ha svolto un incontro di formazione presso la società QUALITY HOUSE Srl di Viareggio, affiliata RE/MAX Italia, in materia di antiriciclaggio.

In particolare, l’Avv. Tiziana Pedonese ha analizzato le caratteristiche del reato di riciclaggio e di autoriciclaggio, mentre l’Avv. Maurizio Dalla Casa ha illustrato gli adempimenti previsti per una corretta compliance.

L’evento è stato seguito con partecipazione dagli agenti e consulenti che hanno interagito con i relatori manifestando interesse per tutta la durata dell’incontro.

Lo studio legale REGIALEX è orgoglioso di aver contribuito all’aggiornamento professionale di questo team, sempre attento al miglioramento delle proprie competenze!

 


Procedimenti in materia di famiglia dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia: documentazione economica da allegare

Dal 01 marzo 2023 è entrata in vigore la cd. Riforma Cartabia, che prevede importanti modifiche al Codice di Procedura Civile, anche per quanto riguarda il diritto di famiglia.

Oltre a prevedere un unico rito per tutti i procedimenti, non solo per quelli di competenza del Tribunale Ordinario ma anche per quelli di competenza del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare (salvo eccezioni), con l’obiettivo di snellire le regole ed abbreviare i termini, la Riforma prevede nuove regole in merito al contenuto degli atti.

In caso di domande di contributo economico, non sarà più sufficiente produrre, come in passato, le dichiarazioni dei redditi, spesso poco attendibili, ma, al contrario, sarà necessario “giocare a carte scoperte”, depositando, fin da subito, una serie di documentazione aggiuntiva, sul modello di molti paesi europei (cd. disclosure – trasparenza).

In particolare, entrambe le parti dovranno allegare i seguenti documenti:

a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

c) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Il nuovo art. 473 bis 18 cpc prevede espressamente che il comportamento della parte che, in ordine alle proprie condizioni economiche, renda informazioni o effettui produzioni documentali inesatte o incomplete potrà essere valutato dal Giudice per desumere argomenti di prova e potrà avere ripercussioni in punto di condanna alle spese legali e di risarcimento del danno.

Il Giudice potrà d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi, se necessario, anche della polizia tributaria.

Non si esclude, pertanto, che il Tribunale possa disporre che le parti producano documentazione aggiuntiva, al fine di avere un quadro il più possibile completo della situazione economica e patrimoniale complessiva ed emanare, così, provvedimenti corrispondenti alla realtà dei fatti.

Alcuni Tribunali (Milano, Pavia, Velletri ecc.) hanno già iniziato.

A solo titolo di esempio, potrà essere chiesto non solo di specificare da cosa sono costituite le proprie fonti di reddito (attività da lavoro dipendente o imprenditoriale/autonomo; pensione; canoni di locazione; dividendi da partecipazioni societarie; emolumenti vari) ma anche di dichiarare eventuali benefit aziendali (autovettura; cellulare; abitazione).

Per quanto riguarda il patrimonio, oltre a specificare anche beni intestati a società fiduciarie, trust o altro, dovranno essere dichiarati conti correnti bancari e postali in Italia o all’estero; conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari in gestione in Italia o all’estero; eventuali polizze assicurative vita/sanitarie, polizze risparmio ecc.

Infine, per quanto riguarda il tenore di vita, potrebbero essere ritenuti rilevanti nominativi di collaboratori domestici, contratti di locazione di case vacanza, iscrizioni a circoli ricreativi/sportivi/culturali; scuole/università/ asilo/ nido private frequentate dai figli.

La speranza è che questa “trasparenza” forzata possa consentire ai Difensori di contestare più adeguatamente le avverse pretese e, perché no, favorire soluzioni conciliative per situazioni altamente conflittuali.


I diritti dei figli nella separazione dei genitori

Dieci punti, dieci frasi che ogni genitore dovrebbe imparare a memoria e ripetere ogni sera prima di andare a dormire, dieci regole che ogni Avvocato dovrebbe far imparare ai propri clienti che intendono separarsi, dieci comandamenti che dovrebbero essere recitati davanti al Giudice prima di ogni udienza di separazione, ma, soprattutto, dieci diritti dei figli che i genitori hanno il dovere di difendere e di proteggere, di garantire e di preservare.

E’ la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, realizzata dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza nel 2018, ispirata ai principi della Convenzione di New York del 1989. Ho visto Giudici che tengono questo elenco di dieci frasi attaccato fuori dalla porta della loro stanza, come un monito per i genitori, sì, ma anche per gli Avvocati che accompagnano i loro clienti in un percorso volto a creare un nuovo equilibrio della relazione familiare.

Alcuni esempi:

I figli hanno il diritto di continuare a voler bene ad entrambi i genitori, hanno il diritto di manifestare il loro amore senza paura di ferire o di offendere l’uno o l’altro. I figli hanno il diritto di restare uniti ai fratelli, di mantenere inalterata la relazione con i nonni, di continuare a frequentare i parenti di entrambi i rami genitoriali e gli amici.

L'amore non si misura con il tempo ma con la cura e l'attenzione.

I figli hanno il diritto di non essere trattati come adulti, di non diventare i confidenti o gli amici dei loro genitori, di non doverli sostenere o consolare. I figli hanno il diritto di non essere travolti dalla sofferenza degli adulti.

I figli hanno il diritto di essere informati da entrambi i genitori della decisione di separarsi, in modo adeguato alla loro età e maturità, senza essere caricati di responsabilità o colpe, senza essere messi a conoscenza di informazioni che possano influenzare negativamente il rapporto con uno o entrambi i genitori. hanno il diritto di non subire la separazione come un fulmine, nè di essere inondati dalle incertezze e dalle emozioni dei genitori.

I figli hanno il diritto di non essere costretti a prendere le parti dell’uno o dell’altro, di non dover scegliere tra loro. I figli hanno il diritto di non essere costretti a schierarsi con uno o con l'altro genitore e con le rispettive famiglie.

Quante volte i genitori che si separano, troppo coinvolti nei loro contrasti, non si accorgono che stanno violando questi diritti!

E allora: non è vero che la separazione dei genitori è sempre dannosa per i figli. La decisione di non far subire ai propri figli il trauma della separazione spetta solo ed unicamente ai genitori.

Solo loro hanno la possibilità di far sì che al posto di un crollo ci sia una ricostruzione, che al posto di un dubbio ci sia una certezza, che al posto di una ferita ci sia uno scudo.


Restituzione del mantenimento versato al coniuge? In alcuni casi SI (Cass. Civile, Sezioni Unite, Sentenza 8 novembre 2022 n. 32914)

Nel corso del giudizio, con la sentenza di primo grado oppure con la sentenza di appello, può accadere che siano modificate le condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi o ex coniugi, separati o divorziati.

Cosa succede se l’assegno di mantenimento per il coniuge (o l’assegno divorzile per l’ex coniuge) viene ridotto o annullato? Le somme che un coniuge ha versato ma sono risultate non dovute devono essere restituite?

Con la sentenza n. 32914 del 08/11/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto.

Se la modifica si basa su fatti sopravvenuti, gli effetti decorrono dal momento in cui essi si verificano e ciò che è stato versato non potrà essere richiesto indietro.

Se, invece, la modifica si basa su una diversa valutazione di fatti già sottoposti all’attenzione del Giudice, occorre distinguere:

  • Se viene accertato che, fin dall’origine, il richiedente (o avente diritto) non aveva i presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento o divorzile, le prestazioni economiche ricevute dovranno essere restituite;
  • Se, invece, la nuova valutazione dei fatti ha interessato le condizioni economiche del soggetto obbligato oppure solo la quantificazione in ribasso dell’assegno di mantenimento o divorzile (purché si tratti di somme di denaro di modesta entità), ciò che è stato ricevuto in eccesso non dovrà essere restituito in quanto si presume che dette somme siano state consumate dal soggetto richiedente, per la sua accertata debolezza economica.

Si tratta di una sentenza che avrà moltissime ripercussioni nelle aule giudiziarie, dove il tema era da tempo dibattuto con orientamenti contrastanti.


Incontro di studio AIAF Toscana- 14 aprile 2022 - relatrice Avv. Tiziana Pedonese

La nostra Tiziana Pedonese, una dei quattro titolari dello Studio Legale Regialex, sarà relatrice dell'incontro di studio organizzato per il 14.04.2022 dalla Sezione territoriale di Lucca di Aiaf Toscana in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Lucca sul tema "La protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra (Direttiva 2001/55/CE, Decisione 2022/382 Consiglio dell’Unione Europea). La tutela dei minori stranieri non accompagnati".
Un'importante occasione per fare in modo che la nostra professionalità renda un servizio utile in questo momento di drammatica emergenza. Tiziana Pedonese, socia Asgi sempre attenta ai continui aggiornamenti di questa materia, saprà certamente offrire un quadro preciso ed attuale del panorama normativo e delle soluzioni operative possibili, soffermandosi, in particolare, su casi pratici e sui migliori strumenti per  la tutela dei soggetti deboli.

UNA NUOVA CONVIVENZA NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA PERDITA DELL’ASSEGNO DIVORZILE

La Corte di Cassazione aveva più volte affermato che chi instaurava una nuova stabile convivenza con un nuovo compagno/a perdeva il diritto di percepire un assegno di divorzio dall’ex coniuge.

Con la sentenza n. 32198 pubblicata il 05.11.2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, invece, che tale perdita non è automatica.

Il mutamento di indirizzo è stato determinato dal diverso modo di concepire l’assegno divorzile che, fino al 2017, è sempre stato collegato all’esigenza di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale mentre, adesso, serve a garantire a chi non ha mezzi di sussistenza di poter sopravvivere (funzione assistenziale) o a compensare i sacrifici che uno dei due coniugi ha sostenuto durante il matrimonio per la famiglia e per i figli (funzione compensativa).

In quest’ottica si è stabilito che, con l'instaurazione di una convivenza,  viene meno il diritto alla componente assistenziale dell'assegno, "per la serietà che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignità da riconoscere alla nuova formazione sociale". In sostanza, si presume che la costituzione di un nucleo familiare stabile comporti la reciproca contribuzione, da parte di ciascuno dei conviventi, al menage familiare,

Altrettanto non può dirsi per quanto riguarda la componente compensativa dell'assegno divorzile.

Se l'attuale mancanza di mezzi adeguati dell'ex coniuge (che rimane necessario prerequisito di fatto) è dovuta a ruoli assunti di comune accordo all'interno della famiglia, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario dell'assegno non perde automaticamente il diritto di continuare a percepirlo in quanto, afferma la Corte di Cassazione, il contributo dato dal coniuge debole, con le sue scelte personali e condivise, alle fortune familiari e al patrimonio dell’altro coniuge, rimarrebbe ingiustamente sacrificato se l’assegno fosse completamente eliminato.

In base alla regola generale di ripartizione dell'onere della prova, sarà il coniuge obbligato a corrispondere l'assegno a dover dimostrare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge al fine non di escludere il diritto all'assegno ma di limitarne l'ammontare alla sola componente compensativa.  Il coniuge beneficiario, dal  canto suo, dovrà dimostrare di essere privo di  mezzi adeguati (anche in base ad uno squilibrio delle posizioni economiche degli ex coniugi), di aver rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio e di aver contribuito, con il proprio apporto dato alla famiglia, alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.