Skip to main content

Nulla osta al lavoro e revoca illegittima

Quando l'istruttoria amministrativa non regge in giudizio

Una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, ottenuta nell'interesse congiunto del lavoratore straniero e del datore di lavoro, torna su un tema delicato e spesso sottovalutato: la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e i limiti dell'istruttoria amministrativa che la sorregge.

Il caso

Il lavoratore straniero si è presentato allo studio in una fase ormai a ridosso della scadenza per proporre ricorso giudiziale: la Prefettura aveva revocato il nulla osta sostenendo la mancanza di documentazione, in particolare la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego.

Prima di adire il TAR, è stata tentata - invano - la strada della revoca in autotutela in Prefettura, recuperando tutta la documentazione necessaria. Successivamente è stato preso contatto con l'azienda, che ha dimostrato piena disponibilità a supportare il proprio dipendente e ha scelto di costituirsi in giudizio al suo fianco.

Il primo risultato significativo è stato l'accoglimento dell'istanza cautelare, che ha consentito al lavoratore di rimanere in Italia nelle more del giudizio di merito — un segnale incoraggiante sull'orientamento del Tribunale.

Cosa emerge dalla sentenza

L'istruttoria della Prefettura si è rivelata lacunosa sotto più profili. In particolare, il TAR ha accertato che:

  • la richiesta al Centro per l'Impiego era stata presentata prima della domanda di nulla osta;
  • la documentazione era stata trasmessa all'Amministrazione, sia pur con ritardo;
  • il lavoratore era stato regolarmente assunto, impiegato e retribuito;
  • il candidato proposto dal CPI non era risultato idoneo al ruolo.

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando un difetto di istruttoria — ovvero un'errata o mancata valutazione dei documenti prodotti — e valorizzando la condotta sostanziale delle parti, anche alla luce dell'art. 5, comma 5, e dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998.

La decisione offre alcune indicazioni di rilievo pratico:

  • la fase istruttoria non può ridursi a un controllo meramente formale;
  • la documentazione già prodotta deve essere effettivamente valutata nel merito;
  • la realtà sostanziale del rapporto di lavoro - instaurato e in corso - assume un peso decisivo nell'apprezzamento giudiziale.

Negli atti difensivi, e in particolare nell'ultima memoria di replica, è stata richiamata una recente pronuncia del TAR Veneto che delinea un approccio metodologico rinnovato: il giudice amministrativo non deve più limitarsi a una valutazione statica ancorata al provvedimento impugnato, ma operare su un piano dinamico, valorizzando tutti gli elementi che si sono concretizzati nel corso dell'iter procedimentale e sino al giudizio.

Nel caso in esame, il dato più significativo valorizzato dai giudici è stato l'ininterrotto svolgimento dell'attività lavorativa dal momento dell'ingresso — avvenuto circa due anni prima — fino alla data dell'udienza: un elemento che ha pesato in modo determinante sulla decisione.

 

Avv. Tiziana Pedonese


La gioia negli occhi di una giovane donna peruviana

La storia di C. mi ha colpito sin dalle prime battute

Si presenta al mio studio con un desiderio profondo ed irrinunciabile: divenire cittadina italiana.

Ci ha già provato senza assistenza ma la pratica è stata rigettata per carenza di reddito e per una incongruenza sul luogo di nascita indicato in modo differente su atto di nascita e passaporto.

Queste due criticità dovranno essere superate prima di presentare una nuova domanda ma la rassicuro, quantomeno non dovrà corrispondere di nuovo il contributo di €. 250,00, essendo riutilizzabile.

Mi illustra la sua situazione

È malata, percepisce una pensione che tuttavia non è sufficiente per coprire la soglia minima però ha un convivente con un ottimo reddito.

Parto da lì e propongo ad entrambi la sottoscrizione di un accordo di convivenza: procediamo con il Comune di Lucca il quale, esperite le necessarie verifiche, conferma la validità dell’istituzione della convivenza di fatto.

A quel punto possiamo cumulare i redditi inserendo nella domanda quelli del convivente avendo cura di inserire altresì una dichiarazione di mantenimento dello stesso.

Parallelamente ci muoviamo con il Consolato Generale del Perù in Firenze che ci rilascia una certificazione attestante l’identità di persona fisica tra quella indicata nel passaporto e quella indicata nell’atto di nascita.

Abbiamo pertanto superato entrambe le criticità.

La pratica viene inserita ad ottobre 2023 nel portale dedicato ed incredibilmente (per la mia esperienza) la risposta arriva a gennaio 2026, quindi ben al di sotto dei ormai consueti 3 anni (termine massimo previsto dalla normativa in materia).

C. mi chiama, le è arrivato questo messaggio che non comprende, sono io ad entrare con le sue credenziali sul portale (n.b. queste pratiche sono personali e non è possibile utilizzare le mie credenziali) ed a compiere la parte finale della procedura con la notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana (accedendo al sito cittadini.notifichedigitali.it ).

La sua commozione è tangibile, non ci crede, mi ringrazia, piange, ride e mi trasmette tutte queste sensazioni.

Il mattino successivo è già in Comune per fissare la data del giuramento: oggi C. ha giurato e mi ha appena detto che è stato molto emozionante pronunciare la formula di rito “ giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

I nuovi cittadini italiani che piacciono a me.

Sono pratiche complesse dove anche un piccolo errore può comportarne il respingimento per cui è fondamentale rivolgersi a chi è in grado di seguirle con scrupolo e professionalità.

 

Avv. Tiziana Pedonese


Investor Visa for Italy

Come ottenere il visto per investitori e il permesso di soggiorno in Italia

L’Investor Visa for Italy rappresenta uno degli strumenti più avanzati messi a disposizione dall’ordinamento italiano per attrarre capitali e investitori stranieri.

Istituito con la Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 148) e disciplinato dall’art. 26-bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione, nel prosieguo TUI), la norma consente ai cittadini extra-UE di ottenere un visto e successivo permesso di soggiorno in Italia a fronte di un investimento o di una donazione di rilevante interesse economico o sociale per il Paese.

L’obiettivo è duplice: incentivare l’afflusso di risorse finanziarie qualificate e, al contempo, rendere l’Italia una destinazione privilegiata per gli investitori internazionali e i grandi filantropi.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 26-bis del TUI disciplina l’ingresso e il soggiorno in Italia di persone fisiche o giuridiche intenzionate a:

  • investire in titoli di Stato italiani;
  • acquisire partecipazioni in società italiane o startup innovative;
  • effettuare donazioni filantropiche a sostegno di progetti di pubblico interesse.

Le modalità operative sono state definite dal Decreto interministeriale del 21 luglio 2017, emanato di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Interno.

Tale decreto ha istituito anche il Comitato interistituzionale “Investor Visa for Italy”, con funzioni di verifica e coordinamento.

Il programma è gestito tramite una piattaforma digitale dedicata – investorvisa.mise.gov.it – che garantisce trasparenza e rapidità nelle procedure.

Chi può richiedere il visto per investitori

Possono richiedere l’Investor Visa:

  • cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Schengen;
  • persone fisiche maggiorenni, oppure persone giuridiche straniere rappresentate legalmente da un soggetto abilitato ad agire in nome e per conto dell’ente.

Il visto non è soggetto alle quote annuali di ingresso previste dall’art. 3, comma 4, del TUI, configurandosi quindi come un canale privilegiato e autonomo.

Tipologie di investimento ammesse

Il nulla osta può essere rilasciato solo per una delle seguenti tipologie di investimento o donazione, ciascuna con una soglia minima di accesso stabilita dalla normativa:

  1. Titoli di Stato italiani: investimento minimo di 2 milioni di euro in BTP, CCT, CTZ o strumenti analoghi, con durata residua non inferiore a due anni
  2. Partecipazioni in società di capitali (quotate o non quotate) operanti e residenti in Italia: investimento minimo di 500.000 euro
  3. Startup innovative: investimento minimo di 250.000 euro, ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 179/2012.
  4. Donazioni filantropiche: contributo minimo di 1 milione di euro a favore di iniziative nei settori della cultura, ricerca scientifica, tutela ambientale o gestione dei flussi migratori.

Gli investimenti devono essere futuri e tracciabili: non sono ammessi fondi già trasferiti prima della presentazione della candidatura.

Le tre fasi della procedura

Prima fase – Candidatura al nulla osta all’emissione del visto

La domanda di nulla osta si presenta esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale. Il richiedente deve fornire: 

  • dati anagrafici e copia del passaporto; 
  • curriculum vitae; 
  • descrizione dell’investimento e dichiarazione d’impegno all’utilizzo dei fondi; 
  • prova della titolarità, trasferibilità e provenienza lecita delle risorse finanziarie; 
  • certificati penali dei Paesi di residenza; 
  • consenso da parte del soggetto destinatario dell’investimento o della donazione.

La Segreteria del Comitato verifica la completezza formale della documentazione e, in caso positivo, trasmette la domanda al Comitato Investor Visa, che si pronuncia entro 30 giorni.

In caso di esito favorevole, viene rilasciato il Nulla Osta, valido sei mesi, necessario per la richiesta di visto presso la Rappresentanza consolare italiana competente.

Seconda fase – Effettuazione dell’investimento e rilascio del permesso di soggiorno

Il visto per investitori, rilasciato dal Consolato, ha durata biennale.

Dopo l’ingresso in Italia, entro otto giorni lavorativi, il titolare deve presentarsi in Questura per richiedere il permesso di soggiorno per investitori, anch’esso valido due anni.

Entro tre mesi dall’ingresso in Italia, l’investitore deve completare l’operazione dichiarata (acquisto titoli, versamento capitale o donazione).

Il permesso di soggiorno può, infatti, essere revocato quando:

  • l’investimento non è completato entro tre mesi dall’ingresso;
  • i fondi risultano di origine non lecita o non più mantenuti;
  • vengono meno i requisiti dichiarati in sede di candidatura.

La prova dell’ avvenuto investimento deve essere caricata sulla piattaforma ministeriale e convalidata dal Comitato.

In tali casi, la revoca è disposta dal Ministero dell’Interno su segnalazione del Comitato e comunicata alla Questura competente.

Terza fase – Mantenimento e rinnovo del permesso

Il permesso di soggiorno è rinnovabile per ulteriori tre anni, purché l’investimento originario sia mantenuto integralmente.

Non è possibile sostituire la destinazione dell’investimento; in caso di revoca o cessazione, il titolo di soggiorno viene annullato.

La domanda di rinnovo va presentata alla Questura almeno 60 giorni prima della scadenza, previa richiesta di un nuovo nulla osta al Comitato.

Vantaggi fiscali per i titolari dell'Investor Visa

Il titolare di visto per investitori può usufruire del regime agevolato per neoresidenti previsto dall’art. 24-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986).

Tale regime consente di applicare un’imposta sostitutiva fissa di 100.000 euro annui sui redditi prodotti all’estero, indipendentemente dal loro ammontare, purché il contribuente non sia stato residente fiscale in Italia per almeno nove dei dieci anni precedenti. Qualora l’opzione per il regime sia estesa ai familiari, 

L’importo dell’imposta è fissato in 25.000 euro annui per ciascun familiare.

Il beneficio ha durata massima di 15 anni.

Controlli e responsabilità

L’accertamento dei requisiti e della conformità delle domande viene gestito da un comitato inter-istituzionale (Comitato Investor Visa for Italy) composto da rappresentati di sette istituzioni: MISE, MAECI, Ministero dell’Interno, Guardia di Finanza, UIF, Agenzia delle Entrate e ICE, svolge funzioni di verifica sulla conformità delle candidature, sull’origine dei fondi e sul mantenimento degli investimenti.

 

L’intero programma Investor Visa for Italy è un programma strutturato che intende apportare una significativa semplificazione procedurale nel processi di erogazione dei visti d’ingresso, che si distingue per centralizzazione (un unico interlocutore per il richiedente), digitalizzazione (gestione online di tutte le comunicazioni) e rapidità (tempi medi di valutazione entro 30 giorni).

Il programma si inserisce nella strategia nazionale di attrazione di investimenti e di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, è una porta d’accesso privilegiata all’Italia per imprenditori e filantropi internazionali. Per l’investitore straniero, rappresenta una procedura semplificata, trasparente e sicura per ottenere il diritto di soggiorno e beneficiare di vantaggi fiscali e patrimoniali.

Tuttavia, la complessità della documentazione richiesta e la necessità di rispettare tempistiche stringenti rendono indispensabile l’assistenza di un avvocato con competenze specifiche in diritto dell’immigrazione che sia quindi in grado di seguire ogni fase del procedimento e prevenire cause di rigetto o di revoca.

 

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda


Assumere un lavoratore straniero: guida pratica per datori di lavoro

In un mercato del lavoro sempre più globale, molte imprese italiane si trovano nella necessità – o nell’opportunità – di assumere lavoratori stranieri. Le competenze specifiche, l’apporto di professionalità difficilmente reperibili sul territorio nazionale, o ancora la volontà di aprirsi a mercati internazionali, spingono numerosi datori di lavoro a considerare questa possibilità.

Tuttavia, l’assunzione di un cittadino straniero richiede particolare attenzione, soprattutto sotto il profilo della regolarità del soggiorno e della compatibilità del permesso di soggiorno con l’attività lavorativa che si intende avviare.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998, cd. TUI) e nel relativo regolamento d’attuazione (DPR 394/99), che disciplinano in dettaglio i diritti e i doveri dei lavoratori stranieri in Italia.

Di seguito analizziamo i principali aspetti che un datore di lavoro deve verificare prima di procedere all’assunzione, al fine di evitare rischi e sanzioni.

Verifica del permesso di soggiorno del lavoratore

La prima verifica, imprescindibile, riguarda il possesso da parte del lavoratore di un permesso di soggiorno valido e in corso di validità. Non tutti i permessi, infatti, consentono lo svolgimento di attività lavorativa oppure lo consentono ma in modo limitato, basti pensare al permesso di soggiorno per motivi di studio compatibile solo con un contratto part time: il datore di lavoro ha quindi l’onere di accertarsi che il titolo sia compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Permesso di soggiorno in scadenza ravvicinata

Cosa accade se il lavoratore presenta un permesso in scadenza?

L’art. 5, comma 4, TUI stabilisce che la domanda di rinnovo del permesso debba essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. Se il lavoratore rispetta questo termine, l’attività lavorativa può proseguire anche successivamente alla scadenza, purché sia disponibile la ricevuta rilasciata da Poste Italiane che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta.

Attenzione: se il permesso è scaduto da oltre 60 giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, il lavoratore perde il diritto di soggiorno regolare ed è a rischio di espulsione. In questo caso, il datore di lavoro che continuasse ad impiegarlo si esporrebbe a conseguenze rilevanti.

Permesso di soggiorno in fase di rinnovo

Può capitare che il lavoratore sia in attesa del rinnovo del permesso. In questa ipotesi, l’art. 5, comma 9-bis TUI stabilisce che lo straniero può continuare a soggiornare in Italia e a lavorare fino al completamento dell’iter amministrativo, a condizione che:

- la richiesta di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno;

- l’ufficio competente abbia rilasciato la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Questa previsione normativa tutela sia il lavoratore, che non rischia di perdere il proprio posto di lavoro per mere tempistiche burocratiche, sia il datore di lavoro, che può mantenere la risorsa in organico in modo legittimo.

Conseguenze dellassunzione irregolare

L’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con titolo non idoneo comporta pesanti conseguenze per il datore di lavoro.

Ai sensi dell’art. 22 TUI, chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari è soggetto a sanzioni penali e amministrative, che possono includere:

- ammende pecuniarie molto elevate;

- responsabilità penale in caso di sfruttamento;

- possibili ripercussioni sul piano della reputazione aziendale.

Un datore di lavoro che non effettua le dovute verifiche rischia quindi non solo sul piano economico e giuridico, ma anche su quello reputazionale, con conseguenze che possono rivelarsi assai dannose.

La normativa sull’immigrazione è in continua evoluzione e presenta notevoli complessità applicative. Ogni anno vengono emanati nuovi decreti flussi, vengono introdotte modifiche procedurali o nuovi orientamenti amministrativi, e la prassi degli uffici può addirittura variare da provincia a provincia.

In questo scenario, un datore di lavoro che intenda assumere lavoratori stranieri dovrebbe affidarsi a un professionista esperto in diritto dell’immigrazione, in grado di:

  • verificare la regolarità dei titoli di soggiorno;
  • assistere nell’eventuale predisposizione delle pratiche di rilascio o rinnovo;
  • mantenere i contatti diretti con gli uffici competenti (Questura, Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione);
  • prevenire il rischio di sanzioni, offrendo soluzioni pratiche e sicure.

Un’assistenza legale qualificata rappresenta, dunque, un investimento di tutela per l’imprenditore, che può concentrarsi sulla propria attività senza doversi preoccupare degli aspetti burocratici e legali.

 

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda


Unione oltre i confini

Come il matrimonio apre le porte alla cittadinanza italiana

La cittadinanza rappresenta uno dei legami giuridici più significativi tra un individuo e uno Stato: implica appartenenza, diritti e doveri, inclusi quelli civili, politici e sociali nel tessuto dello Stato stesso. In Italia, la cittadinanza non è soltanto un aspetto formale, ma racchiude una forte valenza identitaria e giuridica, coinvolgendo questioni di status, trasmissione familiare ed esercizio di molteplici diritti, come quello di voto o di accesso al lavoro pubblico.

I principali modi di acquisto:

La legge italiana prevede diversi modi attraverso cui un soggetto può acquisire la cittadinanza. Ecco i principali:

Cittadinanza per nascita (ius sanguinis)

Il metodo più comune prevede che il figlio nato da almeno un genitore italiano sia automaticamente cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. Questo principio riflette l’idea dell’eredità familiare della cittadinanza e si distingue dal cosiddetto ius soli, applicato in misura molto circoscritta dall’ordinamento italiano.

Cittadinanza per nascita su suolo italiano (ius soli attenuato)

Se il bambino nasce in Italia e i genitori sono ignoti, apolidi, o cittadini di Stati che non trasmettono la cittadinanza ai figli nati all’estero, o se il minore rimane senza cittadinanza, questi può divenire cittadino italiano.

Cittadinanza per riconoscimento giudiziale

Nel caso in cui il riconoscimento della paternità o maternità avvenga dopo la nascita, il soggetto può acquisire la cittadinanza italiana secondo la legge.

Cittadinanza per adozione

Un minore straniero adottato da cittadini italiani acquista la cittadinanza automaticamente dal momento dell’adozione.

Cittadinanza per naturalizzazione

I cittadini stranieri possono ottenere la cittadinanza dopo un prolungato periodo di residenza legale e continuativa in Italia (in genere dieci anni per i cittadini extracomunitari, quattro per i cittadini dell’Unione Europea, e termini più brevi per altri casi speciali). Il percorso di naturalizzazione richiede, oltre alla residenza, anche altri requisiti quali reddito stabile, assenza di precedenti penali e una valutazione discrezionale dell’interesse dello Stato.

Cittadinanza per beneficio di legge

Alcune situazioni specifiche (ad esempio per chi abbia prestato servizio militare per lo Stato italiano o per altri casi previsti dalla legge) consentono l’acquisto della cittadinanza tramite una procedura agevolata.

 

Tali modalità si intrecciano spesso con la vita personale e familiare dei richiedenti, comportando iter amministrativi complessi e, non di rado, contenziosi giurisprudenziali di rilievo.

Cittadinanza italiana per matrimonio

Uno dei principali e più sentiti canali per l’acquisto della cittadinanza italiana è il matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana. Questo percorso, disciplinato dall’art. 5 della Legge 91/1992, si pone come strumento di integrazione e riconoscimento sociale, ma è anche regolato da criteri ben precisi.

Requisiti fondamentali per ottenere la cittadinanza per matrimonio

Residenza - Il richiedente deve dimostrare una residenza legale e continuativa in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, oppure tre anni se risiede all’estero.

Durata del matrimonio - Lo status di coniugio deve sussistere ininterrottamente da almeno due anni (se la coppia risiede in Italia) o tre anni (se all’estero) al momento della richiesta.

Presenza di figli comuni - Se dalla coppia sono nati o sono stati adottati figli, i termini sopra esposti si riducono della metà: basta un anno di residenza legale in Italia o un anno e mezzo se residenti all’estero.

Assenza di cause ostative - Al momento dell’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza, non devono essere sopraggiunti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio né deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

Cittadinanza e separazione: il ruolo della giurisprudenza

Una tematica ricorrente riguarda la separazione di fatto dei coniugi: rappresenta un impedimento alla concessione della cittadinanza italiana per matrimonio? La questione è stata oggetto di numerosi dibattiti giuridici e sentenze negli ultimi anni.

Secondo la giurisprudenza consolidata, la separazione di fatto non è causa ostativa alla concessione della cittadinanza, a differenza della separazione legale, del divorzio o dell’annullamento del matrimonio.

Un caso significativo è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Ancona del 20 marzo 2024: in questa vicenda, una domanda di cittadinanza italiana era stata respinta solo perché il marito, cittadino italiano, si era trasferito all’estero per motivi di lavoro e la moglie lo raggiungeva solo saltuariamente. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che l’elenco delle cause ostative debba essere interpretato in senso tassativo: in assenza di separazione legale, annullamento o divorzio, e se permane l’affectio coniugalis, non può essere negata la cittadinanza per il solo fatto che i coniugi vivano in paesi diversi o si frequentino episodicamente, soprattutto se viene mantenuta la residenza anagrafica in Italia per entrambi.

Questa interpretazione trova conferma anche nelle pronunce della Corte di Cassazione (si veda la Sez. I. Ord. n. 4819/2020), secondo cui dal testo di legge deve escludersi ogni carattere ostativo della separazione di fatto: ciò che rileva è l’assenza di una separazione o rottura formalizzata davanti all’autorità giudiziaria.

Il ruolo della residenza e del vincolo coniugale

È importante sottolineare che, per ottenere la cittadinanza per matrimonio, il rispetto dei requisiti formali (residenza, durata del matrimonio) va sempre accompagnato da prove concrete e documentate: non sono ammesse scorciatoie né “matrimoni di comodo”. Tutto il percorso viene valutato con attenzione dalle autorità competenti, che possono chiedere chiarimenti e integrazioni documentali.

Il venir meno dell’affectio coniugalis o la dimostrazione di una simulazione del rapporto possono costituire causa di diniego; viceversa, la sola distanza fisica, motivata da esigenze lavorative o personali, non è di per sé ostativa se non si accompagna a una formale cessazione del rapporto matrimoniale.

In conclusione

La cittadinanza italiana rappresenta un passaggio significativo nella vita di molti stranieri legati all’Italia da vincoli familiari, residenziali o affettivi. Il percorso può sembrare complesso, ma la normativa e la giurisprudenza offrono punti di riferimento abbastanza chiari, soprattutto per quanto riguarda la cittadinanza per matrimonio, a tutela dell’unità familiare, anche in presenza di esigenze contingenti che impongano una vita separata.

In situazioni complesse, è sempre consigliabile affidarsi a un legale esperto che possa seguire la pratica sia in sede amministrativa sia giudiziale, fornendo così supporto concreto e aggiornato su una materia in continua evoluzione.

 

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda


Sul giudizio di pericolosità sociale per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo

Analisi sentenza TAR Emilia Romagna n. 553/2025 del 14/05/2025

Nel caso in esame la questura di Ravenna aveva respinto l’istanza del ricorrente - già titolare di un permesso per lavoro autonomo - al rilascio di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo negando anche il rinnovo del permesso in sua titolarità valorizzando da un lato l’assenza di un reddito sufficiente e dall’altro una condanna (con applicazione della pena su richiesta delle parti) per una serie di reati integranti ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art 73 comma 5 d.p.r. 309/90, nonchè la presenza di altri precedenti penali per guida in stato di ebbrezza, appropriazione indebita, danneggiamento, lesione personale e rissa. L’amministrazione ha quindi ritenuto che il soggetto fosse pericoloso ai sensi del dlgs 159/2011 (codice antimafia) traendo i propri mezzi di sostentamento da attività illecite.

Il ricorrente ha proposto impugnazione chiedendo l’annullamento in quanto l’amministrazione avrebbe errato a considerare insufficiente il reddito e non avrebbe adeguatamente considerato che i reati ascritti rientrano nelle ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con conseguente applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 88 del 2023 (l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 390 e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente) e che lo straniero è ormai radicato sul piano sociale, lavorativo e familiare da 29 anni sul territorio italiano, in cui si trovano anche quattro figli.

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare considerando dirimente il motivo di rigetto correlato alla pericolosità sociale: vero è che le ipotesi di reato ascritte non prevedono automatismo ostativo - comunque non applicabile con riguardo al rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, d’altronde però, la Questura ha debitamente motivato sul punto valorizzando che la pericolosità del ricorrente emerga sia dalla gravità dei fatti di reato commessi che dalla storia criminosa del soggetto, avendo egli posto in essere una pluralità di condotte nel lasso di tempo di quattro anni che dalla storia criminosa dello straniero, considerazioni queste che prevalgono rispetto agli elementi sociali, familiari e lavorativi valorizzati dal ricorrente. 

Il consiglio di stato in sede di appello cautelare si è espresso diversamente: ha accolto la domanda cautelare - ai fini del riesame - sostenendo l’esigenza di valutare comparativamente la sua presenza sul territorio nazionale da oltre ventinove anni, il suo inserimento familiare, sociale e lavorativo con la condanna da lui subita.

Conclude quindi il TAR: sul primo motivo - l’asserita insufficienza reddituale - non è corretta perchè la documentazione fiscale fornita dal ricorrente da emergere redditi ben superiori rispetto a quelli indicati dall’amministrazione; sul secondo motivo si adegua alla valutazione operata dal Consiglio di stato in base alla quale, ai sensi dell’articolo 9 comma 4 TUI, il diniego o la revoca di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, devono essere sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero con una motivazione articolata, non solo in base all’intervenuta condanna ma su più elementi (durata del soggiorno nel territorio nazionale, inserimento sociale, familiare e lavorativo), escludendo operatività di automatismi in conseguenza di condanne penali riportate.

il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

Inoltre va tenuto conto della Corte Costituzionale 88/2023 secondo cui l’autorità deve verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

Nel caso in esame quindi l’amministrazione avrebbe dovuto operare un puntuale e specifico bilanciamento tra i fatti penalmente rilevanti e la sua condizione sociale, familiare e lavorativa (come chiaramente emerge dai fatti in causa), nonchè la durata della permanenza sul suolo italiano.

Il TAR conclude quindi con accoglimento del ricorso e conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 

 

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda


INCONTRI DI FORMAZIONE SUL DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA - AIAF TOSCANA - SEZIONE TERRITORIALE DI LUCCA

Il 20 dicembre u.s. il Tribunale di Lucca, a seguito di ricorso presentato dall’Avv. Monica Bonati per la regolamentazione della responsabilità genitoriale con allegazioni di violenza, ha emesso, unitamente ad un decreto inaudita altera parte con cui ha ordinato la cessazione delle condotte pregiudizievoli con divieto di avvicinamento, il decreto previsto dall’art. 473-bis n.42 c.p.c. con cui, oltre a fissare l’udienza per la comparizione delle parti, ha specificatamente richiesto alla Procura una serie di atti, tra cui il casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed altri atti relativi al convenuto non coperti dal segreto istruttorio.

(Link per visualizzare il decreto di fissazione udienza)

Proprio della necessità di questo coordinamento e dell’integrazione tra giustizia penale e giustizia civile si è parlato nella seconda parte del corso sul diritto penale della famiglia promosso da AIAF - Lucca, tenutosi lo scorso novembre.

L’incontro è stato introdotto dall’Avv. Elena Benedetti, Presidente AIAF Toscana, e moderato dall’Avv. Tiziana Pedonese che ha presentato l’articolo 64-bis disp att cpp, un’importante norma che segna un passo in avanti per una visione integrata della giustizia. Introdotto con la legge 69/2019, l’articolo codifica l’obbligo di trasmissione di atti del procedimento penale al giudice civile, per evitare che questo ignori situazioni di violenza o abuso che potrebbero compromettere la sicurezza di una parte coinvolta. Il nostro Tribunale ha stipulato a latere un protocollo d’intesa che prevede un concreto coordinamento tra i vari giudici.

Il corso ha poi visto l’intervento della Dott.ssa Michela Boi, Giudice civile e tutelare del Tribunale di Lucca che ha analizzato, alla luce della riforma Cartabia, alcune norme processuali tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-bis c.c.) e il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), strumenti volti a garantire interventi urgenti per tutelare le vittime di violenze domestiche mediante l’applicazione di misure temporanee, mirate a cessare situazioni di grave pregiudizio fisico, morale o la libertà personale.

Tra i presupposti applicativi dell’ordine di protezione se ne distingue uno di natura oggettiva (condotta che sia causa di grave pregiudizio per l’integrità fisica, morale o per la libertà) e uno di natura soggettiva (condotta posta in essere da o nei confronti del coniuge / soggetto convivente). La norma definisce la condotta in maniera molto ampia per non vanificare le esigenze primarie di tutela della vittima, è quindi il giudice che deve selezionare i comportamenti rilevanti in base al criterio del “grave pregiudizio / pericolo”; non rientra tra i presupposti la reiterazione della condotta, quindi anche una singola azione può legittimare l’adozione della misura, purché sia idonea a esporre a concreto grave pericolo o danno l’integrità fisica/morale o la libertà dell’altra parte. Non è richiesta la commissione del reato e non rileva nemmeno l’elemento psicologico o l’imputabilità della condotta, infatti l’istituto non ha finalità punitive ma mira a tutelare la vittima in via prioritaria e immediata, ampliando la tutela anche alle famiglie di fatto, incluse unioni civili e convivenze cessate (che comprende anche una relazione affettiva connotata in termini di tendenziale stabilità senza una effettiva convivenza). Particolare attenzione è riservata ai minori, che siano vittime dirette o indirette di abusi, in quest’ultimo caso la misura è contestualmente applicata nei confronti della vittima diretta e del minore che subisce una condotta pregiudizievole. 

Il nucleo percettivo dell’ordine di protezione è rappresentato dalla cessazione della condotta pregiudizievole e dall’allontanamento dalla casa familiare, ove vi sia ancora la convivenza. In base alle esigenze specifiche ci sono contenuti eventuali: divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, prescrizioni economiche, intervento dei servizi territoriali. Il Giudice nella scelta di quali misure adottare deve operare un bilanciamento nel rispetto del principio di proporzionalità che consenta di salvaguardare entrambi i diritti in gioco.

L’incontro è poi proseguito con l’intervento della Dott.ssa Antonia Aracri, GIP del Tribunale di Lucca, che ha analizzato le misure cautelari coercitive ex art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) e art 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Queste misure limitano la libertà di movimento dell’indagato al fine di proteggere la persona offesa, prevedendo oggi una distanza minima dalla persona offesa e  dai luoghi dalla medesima frequentati non inferiore a 500 metri e l’applicazione dello strumento di controllo ex art 275-bis c.p.p., il cd. braccialetto elettronico. La Dott.ssa ha sottolineato un’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2024, in cui viene affrontato il problema della non fattibilità tecnica del braccialetto, chiarendo che il giudice può applicare anche misure più lievi, come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per rispettare la proporzionalità delle restrizioni. Non scatta quindi l’immediata applicazione della custodia cautelare, ma si riapre lo spazio di valutazione del giudice che deve decidere se applicare la misura degli arresti domiciliari senza braccialetto. Rilevante in tema di violenza e abusi è anche l’elaborazione giurisprudenziale del concetto di “casa familiare” e “convivenza”, esteso a unioni di fatto senza coabitazione, quelle situazioni in cui il giudice ravvisi “un’assunzione volontaria di un impegno reciproco”. 

L’incontro è terminato poi con un interessante dialogo tra avvocati e magistrati dove i primi hanno posto diverse domande soprattutto di taglio pratico. Vediamole nel dettaglio:

  1. Qualora ci sia un genitore sottoposto a misure cautelari quali il divieto di avvicinamento, come si regolamenta il diritto alla visita con il figlio? Se la misura è a tutela del genitore collocatario, il diritto di visita del genitore non collocatario deve essere organizzato in modo da non violare la misura stessa, ad esempio coinvolgendo i servizi sociali per garantire incontri protetti e senza contatti tra i genitori. Viene in rilievo come preminente l’interesse del minore e il suo diritto alla bigenitorialità.
  2. Ordini di protezione e misure cautelari, possono sovrapporsi in capo al medesimo soggetto? Si, per quanto i contenuti siano in parte sovrapponibili, non lo sono necessariamente in concreto, inoltre il giudice civile non può adottare provvedimenti che può adottare il giudice penale. Questi infatti seguono logiche differenti: il giudice penale ha il compito di prevenire reati e tutelare interessi pubblici, il giudice civile mira a regolare crisi familiari. 
  3. Le prescrizioni economiche impartite in sede civile ex art 473-bis.70 c.p.c. e le prescrizioni di tipo economico in sede penale, come coesistono? Possono coesistere, ma l’efficacia delle prescrizioni economiche (ad esempio assegni di mantenimento) è subordinata alla situazione economica delle parti: quando colui che viene allontanato lascia il nucleo privo dei mezzi di sostentamento si può prevedere un assegno. Se la famiglia è già beneficiaria di una previsione di contenuto economico accertata da altro giudice viene meno il presupposto della mancanza di mezzi di sostentamento.
  4. Come funzionano in concreto le comunicazioni tra giudice civile e penale? La comunicazione tra giudici penali e civili è regolamentata da protocolli che ciascun Tribunale solitamente adotta per garantire lo scambio di informazioni utili senza violare il segreto istruttorio e prevedendo modalità pratiche con cui vengono gestite le comunicazioni tra uffici. Mentre nel 64-bis disp. att. c.p.p. è il PM che trasmette e comunica, una volta valutato che il suo segreto istruttorio non c’è più, nel caso di richiesta proveniente dal giudice civile ex art 473-bis.42 comma 5 c.p.c., questi, non avendo idea dell'esistenza di un procedimento e dello stato in cui sia, chiede informazioni. In questo caso la risposta stessa può dare la notizia di un procedimento che non era ancora noto all’indagato, perché in fase di indagini e quindi coperto dal segreto.

Questo bilanciamento è quindi molto delicato ma anche fondamentale nell’ottica della visione integrata di giustizia che la Riforma ha inteso perseguire, con il fine ultimo del supremo interesse di tutela nei confronti delle vittime di abusi.

 

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda


INCONTRI DI FORMAZIONE SUL DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA - AIAF TOSCANA – SEZIONE TERRITORIALE DI LUCCA

Il 29 ottobre 2024 si è tenuto il primo dei due incontri sul tema del diritto penale della famiglia, promossi dall’associazione AIAF sezione territoriale di Lucca, volti ad inquadrare i punti di contatto tra la tutela civile e la tutela penale alla luce della Riforma Cartabia.

L’incontro è stato introdotto dall'Avv. Elena Benedetti, Presidente AIAF Toscana, e moderato dall'Avv. Tiziana Pedonese, coordinatrice del gruppo di lavoro, che ha esplorato levoluzione del tormentato concetto di famiglia e linfluenza delle nuove dinamiche sociali e culturali su questo istituto. Tiziana ha spiegato come la famiglia, nelle sue forme moderne – in cui dobbiamo necessariamente includere le unioni civili, le convivenze e le relazioni stabili senza convivenza – sia una realtà giuridica in costante mutamento, in relazione alla quale il diritto penale, pur restando in parte subordinato alla disciplina civile, possieda un'autonomia applicativa.

È necessaria quindi una riflessione sul ruolo dell’avvocato di famiglia che, nel trovarsi ad affrontare i problemi nascenti dalla disgregazione o comunque dalla modifica delle dinamiche del nucleo familiare dei propri assistiti, non può esimersi dall’analizzare le tutele offerte anche in ambito penalistico. Esso deve avere una formazione multidisciplinare e una particolare sensibilità dinanzi al dolore che spesso accompagna, per lungo periodo il procedimento sia esso civile o penale.

L'Avv. Paola Memmola ha analizzato alcuni delitti legati alluso improprio della tecnologia in contesti familiari, quali “interferenze illecite nella vita privata - art 615 bis c.p.”, “accesso abusivo a sistemi informatici o telematici - art 615 ter c.p.” e “violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza - art 616 c.p.”.

Nel sottolineare la rilevanza di questi crimini soprattutto nella fase istruttoria del giudizio, ha ricordato che il difensore deve prestare particolare attenzione alle modalità con cui le parti si procurano i mezzi di prova da utilizzare nel processo: a titolo esemplificativo la ripresa della vita privata altrui, anche se operata da un soggetto che vive nel medesimo habitat familiare, è lecita solo quando lautore della condotta sia parte della ripresa stessa oppure quando è stato dato il consenso e sussiste consapevolezza della captazione.

Successivamente, l'Avv. Paola Bragazzi ha discusso larticolo 612 ter c.p., che prevede il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cd. "revenge porn”. Si tratta di un reato plurioffensivo, che lede la privacy, l’autodeterminazione della sfera sessuale individuale e la libertà morale della persona offesa, dove il presupposto del reato è la totale mancanza del consenso alla diffusione.

Il comma 2 dell’articolo 612 ter cp, assume rilevanza in ambito familiare perché tratta dei cd. “distributori secondari”, persone che non hanno realizzato o sottratto l’immagine, ma la diffondono ad un’ ampia platea rendendola in questo modo virale; secondo la Cassazione il reato si consuma al momento dell’invio, quindi anche se viene trasmesso ai familiari (che non hanno interesse alla diffusione) si configura la condotta prevista.

Sempre nell’ottica dei rapporti familiari, il comma 3 prevede un aumento della pena se il reato è commesso dal coniuge / persona legata da relazione affettiva, riconoscendo maggior disvalore in funzione del rapporto tra reo e persona offesa.

A concludere gli interventi è stata lAvv. Eleonora Romani, che ha analizzato alcuni dei reati “contro l’assistenza familiare”, mediante i quali il legislatore mira a proteggere i membri del nucleo familiare da condotte che determinano una compromissione psicologica, educativa, fisica o materiale.

Tra questi, l’articolo 571 c.p., atto a punire labuso dei mezzi di correzione o di disciplina, reato che non si integra in presenza di un atto di violenza fine a se stesso o violenza fine all’educazione, bensì nell’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, tali per cui il minore si senta svilito, triste, limitato nella sua libertà di espressione (tutela l’aspetto educativo - psicologico del minore). Circa la fattispecie prevista dall’art.  572 c.p. - maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha precisato che il reato si integra anche in presenza di un singolo episodio di violenza, accompagnato da una serie di insulti e minacce, atti riconosciuti come lesivi della dignità e della integrità psicologica di tutti i componenti della famiglia.

L’appuntamento è al 26 novembre per una tavola rotonda tra avvocati e magistrati nel corso della quale l’attenzione si soffermerà sulla “contaminazione” tra civile e penale,  alla luce dell’art. 64 bis att c.p.p. così come modificato dalla Riforma Cartabia ed in generale sulle norme procedurali relative agli ordini di protezione ed alle misure cautelari.

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda


DONNA E CARCERE

Ho avuto l’onore ed il piacere di partecipare sabato scorso all’incontro “Donna e carcere” organizzato dall’Osservatorio Carcere della Camera Penale di Lucca, di cui faccio parte, presso la Casa Circondariale S. Giorgio.

Un momento di riflessione fondamentale per accendere i riflettori sul carcere così da aprirlo alla società civile per indurla a spogliarsi di quell'abito mentale per cui si tratterebbe un luogo di oblio dove le persone si gettano senza alcuna possibilità di recuperarle.

Molti gli interventi, mirati, efficaci, dai quali sono emersi dati significativi: per prima cosa la prospettiva del superamento del carcere per le madri per poi da lì, auspicare una “rivoluzione” cha coinvolga tutti i detenuti.

Una frase delle detenute del carcere di Lecce ha aperto i lavori  “il carcere non è per le donne”: dinanzi ad una condizione di minoranza numerica sul totale dei detenuti negli istituti penitenziari, poco più del 4 per cento, le donne detenute si trovano in una condizione di assoluta marginalità.

Ciò nonostante la redazione di specifici precetti, le regole di Bangkok adottate dall’ONU nel 2010, mirate a delineare un’esecuzione penale che sia capace di adattarsi alle donne ed alle loro esigenze specifiche, che abbia un nuovo volto, da meramente afflittiva a mirata sui servizi e sulla cura della persona.

Pena quindi come opportunità, attraverso un’adeguata formazione, di realizzare un’indipendenza economica per la donna che spesso rimane l’unico referente del suo nucleo familiare: sul punto a livello europeo la tendenza non è buona (come emerge da uno studio del 2017 sull’ applicazione delle regole di Bangkok) poiché la formazione migliore è riservata agli uomini, mentre le donne sono rilegate ad attività tradizionalmente loro atttribuite come pulizia o cucito.

Donna in carcere implica molto spesso la presenza di minori e la necessità di gestire il rapporto madre figli: sebbene con la detenzione domiciliare speciale molto si è fatto per le madri, certamente interessante è la legge 62/2011 che ha introdotto le case famiglia protette, luogo non solo fisico ma di progetti tesi al reinserimento delle donne nella società ed altresì, luogo per porre rimedio ai cosiddetti “bambini galeotti”.

Sul punto tuttavia, si è sottolineato come lo strumento debba essere pensato anche per i padri, una figura abbastanza bistrattata dall’ordinamento penitenziario.

Ad oggi le case sono due, una a Milano ed una a Roma mentre la legge di bilancio 2021/2023 ha previsto un fondo già ripartito tra Regioni da destinare alla creazione di circa 10 strutture che potrebbero assorbire tutta la popolazione carceraria femminile.

Si è poi affrontato l’aspetto dell’ affettività connesso inevitabilmente alla sessualità, fondamentale per la crescita e per evitare conseguenze desocializzanti, che ben può essere conciliato con le esigenze di sicurezza.

Un’iniziativa lodevole è arrivata da Renzo Piano che ha ideato e realizzato MaMa, una casa degli affetti per le mamme ed i bambini, un modo per ritrovare una sorta di normalità e fare prove di futuro.

Per concludere, perché davvero molti sarebbero i temi, gli spunti e le prospettive, i relatori sono sembrati concordi nell’ipotizzare il superamento del carcere come fulcro della dinamica punitiva benché “il carcere sia la detestabile soluzione di cui non si può fare a meno”. BOZZA LOCANDINA EVENTO 04.02.2023


Flussi: pubblicato il Decreto per l'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia

È appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto flussi migratori per il 2023. Ogni anno c’è una certa attesa poiché ad oggi rimane uno dei principali strumenti per accedere al mercato del lavoro.

Che si tratti di una finzione, poiché il futuro lavoratore si trova già in Italia e conosce il suo datore di lavoro, è cosa nota, ma ciò non esclude l’affidamento che viene riposto nelle quote dai molti stranieri desiderosi di iniziare un percorso regolare nel nostro paese.

Per il 2023 le quote complessive sono pari ad 82.705 unità, di cui 38.705 per lavoro subordinato non stagionale ed autonomo.

In particolare, per quanto attiene al lavoro subordinato non stagionale (di cui 30.105 quote riservate ai cittadini di paesi con i quali sono stati effettuati accordi di cooperazione), lo stesso deve riguardare i seguenti settori: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico alberghiero, meccanica, telecomunicazione, alimentare e cantieristica navale. Quanto al lavoro autonomo, le quote sono appena 500 ed è limitato a coloro che intendano attuare un piano di investimento di interesse nazionale e di importo significativo ovvero costituire imprese start up o ancora liberi professionisti o artisti di chiara fama internazionale.

Per quanto attiene poi al lavoro subordinato stagionale, limitato ai settori agricolo e turistico alberghiero, le unità previste sono 44.000, limitate ai soli stranieri provenienti da paesi con i quali è stato attuato un accordo di cooperazione: vi è da dire, per la lunga esperienza in materia di chi scrive che, spesso, queste sono quote non utilizzate poiché considerate di  “serie b)”  con tutta probabilità poiché da esse discende un visto e, quindi, un permesso di soggiorno di durata limitata che implica un rientro nel proprio paese entro un termine massimo di 9 mesi.

Il consiglio, al contrario, è di sfruttarle e, se possibile, inviare la richiesta sia per lavoro subordinato non stagionale, sia per lavoro subordinato stagionale.

In tal modo, al di là delle maggiori possibilità di rientrare in quota avendo presentato due domande tra loro non incompatibili, sussiste la possibilità di convertire il permesso di soggiorno stagionale in lavoro non stagionale nell’ambito del successivo decreto flussi (quello appena uscito prevede 4400 quote conversione).

Questo garantirà allo straniero di soggiornare in Italia con un permesso di soggiorno di maggiore durata, uno o due anni, e rinnovabile.

Sono meccanismi certamente non semplici per i quali il supporto di un professionista si rende spesso necessario.

Le domande, il famoso “click day”, dovranno essere presentate dalle ore 9 del 27 marzo p.v.

Nel dettaglio, per la specifica attuazione delle disposizioni previste nel decreto, attendiamo l’emanazione della consueta circolare, assolutamente necessaria anche per la previsione concernente la previa verifica dell’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio italiano.

Il datore di lavoro, infatti, prima di procedere all’assunzione del lavoratore straniero, dovrà dimostrare di aver esperito ogni azione per assumere un lavoratore già presente in Italia autocertificando: il mancato riscontro da parte del centro per l’ impiego, la non idoneità del lavoratore ovvero la sua mancata presentazione sul luogo di lavoro.

Chi opera nel settore è consapevole che questa verifica preventiva costituirà un’ulteriore complicazione di un procedimento non particolarmente rodato nonostante una lunga prassi.

Ci auguriamo di essere smentiti.