Accanto al contributo di mantenimento ordinario, destinato al soddisfacimento delle esigenze primarie di cura dei figli (cibo, utenze ecc.) la gestione della crisi familiare prevede sempre una regolamentazione delle cosiddette “spese straordinarie” ovvero quelle spese sostenute dai genitori nell’interesse dei figli che hanno la caratteristica di essere eccezionali, saltuarie ed imprevedibili (spese mediche, scolastiche, ricreative).

La ripartizione di tali spese è, di solito, pari al 50% tra i genitori.

Tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate dall’altro genitore nella quota di spettanza, devono essere documentate ma mentre alcune sono obbligatorie, per cui non è richiesto il preventivo accordo (ad esempio libri scolastici), altre sono subordinate al consenso di entrambi i genitori (ad esempio spese mediche private).

Da diversi anni, ormai, i vari Tribunali hanno adottato delle Linee Guida o Protocolli che disciplinano la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, la necessità o meno del preventivo accordo, le modalità della richiesta, del consenso e del pagamento ed ogni altro aspetto relativo a detto argomento.

In particolare, per il Tribunale di Lucca è in vigore il Protocollo del 07/10/2020. In mancanza, si fa riferimento alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017.

Con l’ordinanza del 10/04/2025 n. 9392 la Corte di Cassazione si occupa del caso in cui uno dei genitori sostenga una spesa straordinaria che necessita del preventivo accordo e l’altro genitore si rifiuti di rimborsare la propria quota sostenendo di non aver dato il consenso.

La Corte di Cassazione dispone che, in questo caso, il Giudice debba valutare se la spesa effettuata corrisponda all’interesse del minore e se sia compatibile con il tenore di vita della famiglia.

Solo in caso affermativo, il genitore che ha sostenuto la spesa senza il preventivo accordo potrà recuperare dall’altro la quota di spettanza.

La mancanza del preventivo accordo potrà eventualmente essere oggetto di responsabilità nei rapporti tra i genitori.