Skip to main content

Analisi sentenza TAR Emilia Romagna n. 553/2025 del 14/05/2025

Nel caso in esame la questura di Ravenna aveva respinto l’istanza del ricorrente – già titolare di un permesso per lavoro autonomo – al rilascio di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo negando anche il rinnovo del permesso in sua titolarità valorizzando da un lato l’assenza di un reddito sufficiente e dall’altro una condanna (con applicazione della pena su richiesta delle parti) per una serie di reati integranti ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art 73 comma 5 d.p.r. 309/90, nonchè la presenza di altri precedenti penali per guida in stato di ebbrezza, appropriazione indebita, danneggiamento, lesione personale e rissa. L’amministrazione ha quindi ritenuto che il soggetto fosse pericoloso ai sensi del dlgs 159/2011 (codice antimafia) traendo i propri mezzi di sostentamento da attività illecite.

Il ricorrente ha proposto impugnazione chiedendo l’annullamento in quanto l’amministrazione avrebbe errato a considerare insufficiente il reddito e non avrebbe adeguatamente considerato che i reati ascritti rientrano nelle ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con conseguente applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 88 del 2023 (l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 390 e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente) e che lo straniero è ormai radicato sul piano sociale, lavorativo e familiare da 29 anni sul territorio italiano, in cui si trovano anche quattro figli.

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare considerando dirimente il motivo di rigetto correlato alla pericolosità sociale: vero è che le ipotesi di reato ascritte non prevedono automatismo ostativo – comunque non applicabile con riguardo al rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, d’altronde però, la Questura ha debitamente motivato sul punto valorizzando che la pericolosità del ricorrente emerga sia dalla gravità dei fatti di reato commessi che dalla storia criminosa del soggetto, avendo egli posto in essere una pluralità di condotte nel lasso di tempo di quattro anni che dalla storia criminosa dello straniero, considerazioni queste che prevalgono rispetto agli elementi sociali, familiari e lavorativi valorizzati dal ricorrente. 

Il consiglio di stato in sede di appello cautelare si è espresso diversamente: ha accolto la domanda cautelare – ai fini del riesame – sostenendo l’esigenza di valutare comparativamente la sua presenza sul territorio nazionale da oltre ventinove anni, il suo inserimento familiare, sociale e lavorativo con la condanna da lui subita.

Conclude quindi il TAR: sul primo motivo – l’asserita insufficienza reddituale – non è corretta perchè la documentazione fiscale fornita dal ricorrente da emergere redditi ben superiori rispetto a quelli indicati dall’amministrazione; sul secondo motivo si adegua alla valutazione operata dal Consiglio di stato in base alla quale, ai sensi dell’articolo 9 comma 4 TUI, il diniego o la revoca di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, devono essere sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero con una motivazione articolata, non solo in base all’intervenuta condanna ma su più elementi (durata del soggiorno nel territorio nazionale, inserimento sociale, familiare e lavorativo), escludendo operatività di automatismi in conseguenza di condanne penali riportate.

il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

Inoltre va tenuto conto della Corte Costituzionale 88/2023 secondo cui l’autorità deve verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

Nel caso in esame quindi l’amministrazione avrebbe dovuto operare un puntuale e specifico bilanciamento tra i fatti penalmente rilevanti e la sua condizione sociale, familiare e lavorativa (come chiaramente emerge dai fatti in causa), nonchè la durata della permanenza sul suolo italiano.

Il TAR conclude quindi con accoglimento del ricorso e conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 

 

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda