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Il giorno 08 Febbraio 2026 è stato un anniversario fondamentale per il diritto di famiglia italiano:

sono trascorsi 20 anni dall’introduzione della Legge 54/2006, che ha sancito il principio dell’affidamento condiviso.

L’intento del legislatore era chiaro: garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione. Tuttavia, l’esperienza quotidiana nelle aule di giustizia ci insegna che la bigenitorialità non è solo una clausola di stile, né un automatismo burocratico. È, piuttosto, un obiettivo ambizioso che richiede la cooperazione attiva di entrambe le parti.

Purtroppo, sempre più spesso ci troviamo di fronte a quella che possiamo definire una “bigenitorialità di facciata”.

Ecco quali sono le tre criticità principali che svuotano di senso questo principio cardine.

  1. Il conflitto paralizzante

In molte dinamiche separative, l’incapacità dei genitori di comunicare trasforma la gestione dei figli in un campo di battaglia. Quando il dialogo viene meno, ogni scelta — dalla somministrazione di un vaccino alla partecipazione a una gita scolastica — diventa oggetto di un contenzioso legale.

Il rischio: L’affidamento condiviso diventa un “guscio vuoto”. Invece di proteggere il minore, l’obbligo di decidere insieme si trasforma in uno strumento di veto reciproco che blocca la vita quotidiana del bambino.

  1. L’ostruzionismo del collocatario

Nonostante la legge parli di tempi paritetici o comunque ampi, il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente esercita spesso un potere di fatto. Attraverso piccoli e grandi ostacoli (impegni dell’ultimo minuto, presunti malesseri del bambino, manipolazioni psicologiche), l’accesso dell’altro genitore alla vita del minore viene limitato.

In questi casi, il diritto di visita si trasforma in un umiliante percorso a ostacoli, dove la relazione genitore-figlio viene burocratizzata e svuotata di spontaneità.

  1. L’assenteismo del non collocatario

Esiste però anche il rovescio della medaglia. Ci scontriamo spesso con situazioni in cui la bigenitorialità viene rivendicata con forza in sede di udienza, per poi essere smentita dai fatti. Parliamo di genitori che disertano gli incontri, non partecipano alle riunioni scolastiche e delegano ogni responsabilità.

La conseguenza: L’altro genitore si ritrova a essere un “affidatario esclusivo di fatto”, gravato da ogni onere gestionale ma senza i poteri legali per agire in autonomia, restando paradossalmente vincolato al consenso di un partner assente.

Verso una bigenitorialità reale: oltre la norma, la responsabilità

Dopo vent’anni, la sfida non è più normativa, ma culturale. La tutela del minore non passa solo attraverso provvedimenti giudiziari, ma attraverso la consapevolezza che essere genitori separati è un “lavoro di squadra”, dove il bene del figlio deve prevalere sui risentimenti personali.

L’affidamento condiviso funziona solo se i genitori accettano di essere, prima di tutto, alleati educativi, nonostante la fine del loro legame affettivo.

Questo significa smettere di vivere un conflitto e iniziare a condividere un progetto.

 

Avv. Monica Bonati