Dalla regola del condiviso all’estremo rimedio del “super-esclusivo”
La regolamentazione dell’affidamento dei figli a seguito della cessazione della convivenza o del vincolo matrimoniale rappresenta uno dei pilastri più delicati del diritto di famiglia.
L’obiettivo primario è guidato dal principio del superiore interesse del minore (best interests of the child) e consiste nel garantire la bigenitorialità, ovvero l’effettivo esercizio del ruolo genitoriale di entrambe le figure.
La giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 29999/2024) ha sempre ribadito che la bigenitorialità non è un diritto degli adulti, bensì è il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in presenza di elevata conflittualità, a meno che uno dei due non sia palesemente inidoneo.
Il panorama giurisprudenziale in materia di diritto di famiglia continua ad evolversi, cercando un difficile equilibrio tra la tutela della effettiva bigenitorialità e la necessità di interventi nei contesti di grave crisi.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 32058 del 10 dicembre 2025) in materia di affidamento cosiddetto “super-esclusivo”, ha riportato l’attenzione sui rigorosi presupposti necessari per derogare al regime ordinario, confermando che l’affidamento non può mai avere una funzione “punitiva” nei confronti di un genitore, ma deve rispondere esclusivamente all’interesse superiore del figlio.
Il nostro ordinamento prevede tre tipi di affidamento dei figli:
1. L’affidamento condiviso: la regola generale (Art. 337-ter c.c.)
Introdotto con la Legge 54/2006, l’affidamento condiviso prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, residenza) devono essere assunte di comune accordo, mentre la gestione quotidiana spetta separatamente al genitore con cui il figlio si trova in quel momento.
L’affidamento si distingue dal collocamento.
Nell’affidamento condiviso il collocamento può essere prevalente presso uno dei due genitori (cosiddetto “genitore collocatario”). Questo non intacca la parità dei genitori nelle decisioni di maggior interesse, ma risponde ad un’esigenza di stabilità del minore, pur garantendo all’altro genitore (non collocatario) tempi di frequentazione e visita ampi e, ove possibile, anche paritetici.
2. L’affidamento esclusivo: l’eccezione (Art. 337-quater c.c.)
L’affidamento a un solo genitore è un’eccezione che il Giudice deve motivare specificatamente, applicandola quando il regime condiviso risulta “contrario all’interesse del minore”.
In questo caso il genitore affidatario ha l’esercizio esclusivo della responsabilità sulle questioni ordinarie.
Nonostante l’esclusività del regime, le decisioni di maggiore interesse devono comunque essere adottate da entrambi i genitori.
3. L’affidamento esclusivo “rafforzato” o super-esclusivo: l’extrema ratio (Art. 337-quater, ultimo comma, c.c.)
La forma più incisiva di affidamento è quella comunemente definita “super-esclusiva”, la cui base legale risiede nell’art. 337-quater, comma 3, ultimo periodo, c.c.
Il legislatore, infatti, ha previsto che il Giudice possa “diversamente stabilire” rispetto alla regola generale. In casi di estrema gravità — come il totale disinteresse del genitore, l’irreperibilità o condotte che paralizzano le scelte vitali del minore — l’Autorità Giudiziaria può disporre che l’esercizio della responsabilità genitoriale, anche per le decisioni di maggiore interesse, spetti in via esclusiva al solo genitore affidatario.
Questo regime mira a tutelare il minore dal rischio di un “blocco decisionale” che potrebbe pregiudicare il suo diritto alla salute o all’istruzione a causa dell’assenza o del comportamento di uno dei genitori.
I limiti fissati dalla Cassazione nel 2025
La recente ordinanza n. 32058/2025 ha chiarito che il “super-esclusivo” richiede un accertamento particolarmente rigoroso. Nel caso di specie, la Corte ha cassato la decisione che aveva disposto il super-affido al padre di un minore autistico a causa dei comportamenti ostruzionistici della madre perché ciò avrebbe comportato uno sradicamento traumatico del minore dal proprio ambiente di vita.
La Corte di Cassazione ha precisato che:
- il ricorso al regime del cosiddetto affidamento super-esclusivo (o esclusivo rafforzato) costituisce una misura di carattere eccezionale e residuale, legittima solo in presenza di un rigoroso accertamento di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore non affidatario;
- il Giudice di merito ha l’obbligo di fornire una motivazione puntuale e approfondita circa la radicale contrarietà all’interesse del minore della conservazione di qualsiasi potere decisionale in capo all’altro genitore, non potendo tale misura essere disposta in modo automatico o sanzionatorio a fronte di meri conflitti tra le parti.
La scelta tra affidamento condiviso, esclusivo o super-esclusivo, così come la determinazione del collocamento prevalente, non è mai statica. Ogni provvedimento è emesso rebus sic stantibus e può essere revisionato qualora mutino le circostanze di fatto o la condotta di uno dei genitori.
Il ricorso al regime “super-esclusivo” è una risorsa fondamentale nei casi di totale assenza o condotte gravemente pregiudizievoli di un genitore nei confronti dei figli, ma richiede una strategia difensiva basata su prove oggettive e sull’analisi dell’impatto psicofisico sul minore.
Avv. Monica Bonati
