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Il nuovo procedimento per l’accertamento delle invalidità

Secondo l’articolo 445-bis del codice di procedura civile, chi intende proporre in giudizio una domanda per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222) deve proporre un accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

La norma è in vigore dal 2012 ma è stata recentemente modificata dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 117 (in vigore dal 9 agosto 2025 ed attualmente in fase di conversione), comunemente chiamato “Decreto Giustizia”.

Il preventivo accertamento medico-legale del requisito sanitario, spesso decisivo per la soluzione della lite, mira a ridurre il contenzioso giudiziario in materia previdenziale e assistenziale, “anticipando” questa verifica preliminare in una fase pre-processuale.

L’accertamento tecnico preventivo può potenzialmente evitare lo svolgimento dell’intero giudizio di merito, poiché quest’ultimo è previsto soltanto nell’eventualità che le parti contestino le conclusioni del Consulente Tecnico.

Ambito di applicazione

L’accertamento tecnico preventivo costituisce una condizione di procedibilità quando è in contestazione il requisito sanitario, ovvero per tutte quelle domande che hanno ad oggetto l’accertamento dei requisiti sanitari che legittimano la prestazione richiesta.

Nel caso in cui la domanda venga proposta prima dell’espletamento dell’accertamento tecnico previsto, può essere eccepita l’improcedibilità ed in tal caso il Giudice assegna il termine di giorni 15 per la presentazione dell’istanza.

Ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell’udienza

L’istanza si propone con ricorso al Tribunale, sezione Lavoro, del luogo di residenza del ricorrente. In caso di prestazioni richieste in favore di minori, l’istanza deve essere presentata da entrambi i genitori.

Il termine per la proposizione del ricorso varia a seconda del tipo di prestazione richiesta: ad esempio, per quanto riguarda l’indennità di frequenza prevista per i minori dalla Legge 289/1990 il termine per proporre il ricorso è di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione del rigetto della domanda.

Il ricorso deve contenere:
• gli estremi della domanda amministrativa presentata ed il verbale di rigetto del requisito sanitario;
• la data della comunicazione all’interessato dell’esito della visita;
• l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali si ritiene che il diniego sia illegittimo, con la produzione di tutti i documenti da far visionare al CTU.

Il giudice, dopo il deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza per il conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio (CTU), eventualmente nominato nello stesso provvedimento, assegnando un termine per la notifica del ricorso all’INPS a cura del ricorrente.

La notifica del ricorso e del decreto viene eseguita via PEC e le modalità di notifica differiscono:
• per l’invalidità civile, la notifica va effettuata presso la Direzione Provinciale INPS competente;
• per le prestazioni ex legge 222/1984, la notifica va effettuata presso la sede legale dell’INPS.

Gli indirizzi PEC presso cui effettuare la notifica devono essere estratti dai Pubblici Elenchi (indice dei Domicili Digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/ o Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia https://pst.giustizia.it/).

La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

La consulenza tecnica d’ufficio

La consulenza si svolge secondo le regole ordinarie dell’art. 195 c.p.c.
Il CTU deve comunicare all’INPS, con almeno 15 giorni di anticipo, la data delle operazioni peritali, consentendo la partecipazione di un medico dell’Istituto, anche senza formale nomina ex art. 201 c.p.c..

Il contraddittorio tecnico tra il medico legale del ricorrente e quello dell’INPS rappresenta uno dei momenti più delicati del procedimento, poiché l’esito della CTU può determinare la definizione del procedimento.

Esito del procedimento

Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.

In assenza di contestazione, il giudice, a meno che non intenda disporre d’ufficio una rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 del c.p.c., entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione delle parti, omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese.

Il decreto di omologa deve essere notificato ad INPS a cura di parte ricorrente.

L’INPS è quindi tenuto a verificare gli ulteriori requisiti socio economici per l’erogazione della prestazione richiesta e, se spettante, a liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto, con decorrenza dal termine indicato nella CTU.

Se invece una o entrambe le parti contestano le conclusioni peritali, la parte dissenziente deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso, specificando i motivi di contestazione.

Conclusioni

Il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. rappresenta un’importante innovazione nel contenzioso previdenziale.

Se da un lato esso risponde all’esigenza di semplificazione e rapidità, dall’altro rischia di determinare una duplicazione dei giudizi, con un primo procedimento per l’accertamento sanitario e un eventuale secondo giudizio per la liquidazione della prestazione.

La corretta applicazione dell’istituto richiede pertanto attenzione, sia da parte dei difensori, che devono impostare in modo preciso il ricorso e gli eventuali motivi di dissenso, sia da parte dei consulenti tecnici, chiamati a redigere elaborati di elevato rigore medico-legale.

 

Avv. Monica Bonati & Dott.ssa Sara Del Dianda