Quando l’istruttoria amministrativa non regge in giudizio
Una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, ottenuta nell’interesse congiunto del lavoratore straniero e del datore di lavoro, torna su un tema delicato e spesso sottovalutato: la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato e i limiti dell’istruttoria amministrativa che la sorregge.
Il caso
Il lavoratore straniero si è presentato allo studio in una fase ormai a ridosso della scadenza per proporre ricorso giudiziale: la Prefettura aveva revocato il nulla osta sostenendo la mancanza di documentazione, in particolare la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego.
Prima di adire il TAR, è stata tentata – invano – la strada della revoca in autotutela in Prefettura, recuperando tutta la documentazione necessaria. Successivamente è stato preso contatto con l’azienda, che ha dimostrato piena disponibilità a supportare il proprio dipendente e ha scelto di costituirsi in giudizio al suo fianco.
Il primo risultato significativo è stato l’accoglimento dell’istanza cautelare, che ha consentito al lavoratore di rimanere in Italia nelle more del giudizio di merito — un segnale incoraggiante sull’orientamento del Tribunale.
Cosa emerge dalla sentenza
L’istruttoria della Prefettura si è rivelata lacunosa sotto più profili. In particolare, il TAR ha accertato che:
- la richiesta al Centro per l’Impiego era stata presentata prima della domanda di nulla osta;
- la documentazione era stata trasmessa all’Amministrazione, sia pur con ritardo;
- il lavoratore era stato regolarmente assunto, impiegato e retribuito;
- il candidato proposto dal CPI non era risultato idoneo al ruolo.
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando un difetto di istruttoria — ovvero un’errata o mancata valutazione dei documenti prodotti — e valorizzando la condotta sostanziale delle parti, anche alla luce dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 22 del D.Lgs. 286/1998.
La decisione offre alcune indicazioni di rilievo pratico:
- la fase istruttoria non può ridursi a un controllo meramente formale;
- la documentazione già prodotta deve essere effettivamente valutata nel merito;
- la realtà sostanziale del rapporto di lavoro – instaurato e in corso – assume un peso decisivo nell’apprezzamento giudiziale.
Negli atti difensivi, e in particolare nell’ultima memoria di replica, è stata richiamata una recente pronuncia del TAR Veneto che delinea un approccio metodologico rinnovato: il giudice amministrativo non deve più limitarsi a una valutazione statica ancorata al provvedimento impugnato, ma operare su un piano dinamico, valorizzando tutti gli elementi che si sono concretizzati nel corso dell’iter procedimentale e sino al giudizio.
Nel caso in esame, il dato più significativo valorizzato dai giudici è stato l’ininterrotto svolgimento dell’attività lavorativa dal momento dell’ingresso — avvenuto circa due anni prima — fino alla data dell’udienza: un elemento che ha pesato in modo determinante sulla decisione.
Avv. Tiziana Pedonese
