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La crisi di una famiglia comporta molteplici interrogativi, e uno dei più delicati riguarda il destino dell’abitazione in cui si è vissuto insieme. A chi spetta rimanere nella casa familiare?

La risposta è contenuta nell’articolo 337-sexies del Codice Civile, che disciplina i principi cardine di questo argomento, su ciascuno dei quali la recente giurisprudenza ha chiarito alcuni aspetti.

  1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli
  • Cosa significa? Indipendentemente dal tipo di affidamento (che di regola è condiviso) la casa viene assegnata al genitore con cui i figli (minorenni o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti) trascorreranno la maggior parte del tempo (il cosiddetto genitore prevalentemente collocatario). Fulcro dell’istituto è l’interesse prioritario dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, al fine di evitare loro l’ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza e una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare. In pratica, le vicende separative della coppia genitoriale devono incidere il meno possibile sulla vita dei figli (Cassazione civile sez. I, 8/06/2026, n. 18556).
  • L’assegnazione della casa familiare è funzionale non soltanto alla conservazione dell’habitat materiale dei figli, ma anche alla tutela del loro ambiente di vita complessivamente inteso, comprensivo delle relazioni affettive e sociali stabilmente instaurate. Tale habitat include necessariamente la presenza del genitore collocatario prevalente, da individuarsi nel genitore che ha rappresentato e continua a rappresentare il principale riferimento relazionale sul piano abitativo dei figli (Tribunale di Lucca, ordinanza 14/01/2026).
  • L’assegnazione della casa può essere parziale? L’assegnazione ha ad oggetto l’intero bene immobile, comprensivo di arredi e pertinenze. Tuttavia, tale principio non esclude che i genitori possano accordarsi per una soluzione diversa, che contempli l’assegnazione parziale in caso di possibilità di dividere catastalmente l’immobile in due abitazioni separate, ma solo ove tale soluzione non comprometta l’interesse dei figli (nel caso di specie il clima fortemente conflittuale sarebbe stato senz’altro acuito nel caso di assegnazione di una porzione dell’immobile al padre, ostacolando in tal modo la crescita dei figli e lo sviluppo armonico delle loro personalità – Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/09/2023, (ud. 12/09/2023- dep. 22/09/2023) – n. 3799).
  • E se non ci sono figli? In assenza di figli, la domanda di assegnazione della casa è inammissibile. La decisione deve basarsi solo sulla tutela dei minori, escludendo ogni valutazione legata a squilibri economici tra gli ex partner (Tribunale Pisa sez. I, 29/09/2023, n. 1197)
  1. Il giudice tiene conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà
  • Cosa significa? Le statuizioni sull’assegnazione della casa, pur essendo assunte nell’esclusivo interesse dei figli, comportano tuttavia delle conseguenze economiche, perché consentono al genitore collocatario di evitare le spese per reperire una nuova abitazione, spese che invece dovranno essere sostenute dall’altro genitore (Cassazione civile sez. I, 21/09/2022 n. 27599).
  • L’assegnazione della casa familiare sarà però solo uno degli elementi che saranno considerati, unitamente agli altri elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni patrimoniali delle parti. Ciò significa che l’assegnazione della ex casa familiare al genitore affidatario o collocatario dei figli potrà incidere sulla quantificazione del mantenimento ma in nessun caso potrà eliminarlo (“non può valere a soddisfare in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore, comproprietario dell’immobile” (Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2022 n. 1642)
  1. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. 
  • Questo è il punto più delicato. La Suprema Corte ha chiarito che la revoca dell’assegnazione non è mai automatica, nemmeno se il genitore collocatario inizia una nuova convivenza nella casa assegnata (Cassazione civile sez. I, 23/12/2025, n. 33695) o se viene stabilito un affidamento paritetico dei figli (Tribunale Torino sez. VII, 17/09/2025, n. 4039). L’interesse del minore prevale sempre: Il giudice deve sempre verificare se il trasferimento o il cambio di condizioni offra una tutela migliore e un maggiore benessere ai figli.
  1. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi 

Il provvedimento con cui il giudice assegna la casa (o ne dichiara la revoca) è trascrivibile nei registri immobiliari e opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643 c.c.

  • Cosa significa? Se la casa viene assegnata ad un genitore con i figli, e l’altro genitore, proprietario del bene, decide di vendere l’immobile a un terzo, i figli sono tutelati? Se il provvedimento di assegnazione viene trascritto nei registri immobiliari prima dell’atto di vendita, il nuovo acquirente dovrà rispettare il diritto del genitore e dei figli di abitare lì.
  • In mancanza di trascrizione, può essere riconosciuta una tutela provvisoria limitata a nove anni dalla data del provvedimento (Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, n. 7978)

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dimostra come l’assegnazione della casa familiare sia un istituto interamente plasmato a salvaguardia dei minori. Poiché ogni dinamica familiare presenta peculiarità irripetibili e non tollera l’applicazione di automatismi rischiosi, una pianificazione strategica e una consulenza legale specialistica rappresentano l’unico strumento efficace per tutelare i diritti della prole e la serenità del nucleo familiare in transizione.