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Un caso emblematico di interpretazione costituzionalmente orientata della riforma dell’art. 187 del Codice della Strada 

Un recente caso di archiviazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca rappresenta un precedente di particolare interesse per l’interpretazione della riforma dell’articolo 187 del Codice della Strada.

Il caso evidenzia come, nonostante la nuova formulazione normativa che elimina il riferimento esplicito allo “stato di alterazione psico-fisica”, la magistratura stia adottando un approccio interpretativo costituzionalmente orientato che tiene conto dei principi di offensività e proporzionalità.

Il caso: quando i valori sottosoglia escludono il reato

La vicenda riguarda un conducente sottoposto ad accertamenti per violazione dell’articolo 187 del Codice della Strada. Le analisi di laboratorio hanno rilevato la presenza di benzodiazepine nel sangue con un valore di 99 ng/ml, significativamente inferiore alla soglia di tossicità di 300 ng/ml. Il soggetto assumeva regolarmente Sertralina e Alprazolam nell’ambito di una terapia prescritta, e secondo la valutazione specialistica tale terapia, “assunta in cronico e a dosaggio terapeutico, non comporta significativa su attenzione e riflessi”.

La Procura ha richiesto l’archiviazione per insussistenza del reato, motivando che “nel caso di specie non è stato dato atto dell’esistenza di alcuna alterazione collegata all’assunzione della sostanza e che il solo uso dei farmaci correttamente prescritti non consente di ritenere integrata la fattispecie di reato”.

La riforma del 2024: un cambio di paradigma apparente

La riforma del 25 novembre 2024 ha modificato sostanzialmente la formulazione dell’articolo 187, eliminando il riferimento esplicito allo “stato di alterazione psico-fisica” e punendo direttamente “chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Questa modifica sembrava configurare un reato di pericolo presunto, dove la mera assunzione di sostanze, indipendentemente dall’effettivo stato di alterazione, sarebbe sufficiente per l’integrazione della fattispecie.

Tuttavia, la nuova formulazione non prevede soglie quantitative specifiche per le sostanze stupefacenti o psicotrope, diversamente dall’arti 186 che stabilisce precise soglie alcolemiche.

Questa lacuna normativa ha aperto spazi interpretativi che la magistratura sta colmando attraverso un’applicazione costituzionalmente orientata della norma.

L’interpretazione costituzionalmente orientata: tra offensività e proporzionalità

Il caso di Lucca rappresenta un esempio paradigmatico di come la magistratura stia interpretando la nuova norma alla luce dei principi costituzionali fondamentali. L’archiviazione per insussistenza del reato, nonostante la presenza di tracce di sostanze psicotrope, dimostra che i giudici continuano a richiedere la prova dell’effettiva capacità lesiva della condotta.

Questa interpretazione trova fondamento in diversi principi costituzionali:

Il principio di offensività: anche nella nuova formulazione, il reato deve mantenere una concreta capacità lesiva del bene giuridico tutelato (la sicurezza della circolazione stradale). La mera presenza di tracce di sostanze, in assenza di alterazione delle capacità di guida, non integra tale offensività.

Il principio di proporzionalità: l’applicazione di sanzioni penali severe (arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) deve essere proporzionata alla gravità del fatto. Valori sottosoglia di farmaci assunti a scopo terapeutico non giustificano un trattamento sanzionatorio così rigoroso.

Il principio di ragionevolezza: sarebbe irragionevole punire penalmente chi assume farmaci prescritti a dosaggio terapeutico senza che ciò comporti alterazione delle capacità di guida.

Le questioni di costituzionalità in corso

L’interpretazione adottata dalla Procura di Lucca assume particolare rilevanza considerando che diverse questioni di illegittimità costituzionale della nuova formulazione dell’articolo 187 sono attualmente al vaglio della Corte Costituzionale. Le eccezioni riguardano principalmente:

  • La violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale
  • L’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’alcol
  • La sproporzione tra condotta e sanzione in assenza di soglie quantitative
  • La violazione del principio di offensività per la configurazione di un reato di pericolo presunto

Implicazioni pratiche e prospettive future

Sebbene la giurisprudenza precedente alla riforma non sia direttamente applicabile, i principi interpretativi consolidati mantengono la loro validità.

Il caso di Lucca rappresenta un precedente di particolare importanza per diversi aspetti:

Per la difesa: dimostra che anche dopo la riforma è possibile ottenere l’archiviazione quando i valori rilevati sono sottosoglia e non sussistono elementi sintomatici di alterazione.

Per l’accusa: evidenzia la necessità di una valutazione complessiva che non si limiti alla mera presenza di sostanze ma consideri l’effettiva capacità lesiva della condotta.

Per il legislatore: suggerisce l’opportunità di un intervento chiarificatore che definisca soglie quantitative anche per le sostanze stupefacenti, sul modello di quanto previsto per l’alcol.

 

L’archiviazione disposta dalla Procura di Lucca rappresenta un esempio virtuoso di come la magistratura possa interpretare le norme penali in senso costituzionalmente orientato, evitando applicazioni automatiche che potrebbero risultare sproporzionate o irragionevoli. Il caso dimostra che, nonostante la modifica normativa, rimane centrale la valutazione dell’effettiva pericolosità della condotta per la sicurezza stradale.

Questo approccio interpretativo, in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità pendenti, offre una via equilibrata per l’applicazione della nuova norma, garantendo al contempo la tutela della sicurezza stradale e il rispetto dei principi costituzionali fondamentali. La vicenda evidenzia come il diritto vivente possa adattarsi alle lacune normative attraverso un’interpretazione sistematica che tenga conto dei principi generali dell’ordinamento, dimostrando la vitalità del sistema giuridico anche di fronte a riforme controverse.

 

Avv. Massimo Neri