Il nostro sistema giuridico, attraverso l’articolo 337-septies c.c., attribuisce al giudice il compito di valutare se e in quale misura riconoscere un contributo di mantenimento per il figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età, qualora non sia economicamente indipendente.
È fondamentale approfondire i criteri che guidano questa decisione del magistrato e il delicato bilanciamento tra dovere educativo e principio di autosufficienza economica.
La valutazione delle circostanze da parte del giudice
L’articolo 337-septies c.c. dispone: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. In sostanza, il giudice accerta se per il figlio maggiorenne che non abbia ancora raggiunto una piena autonomia economica permanga la necessità del sostegno economico da parte del genitore.
Il diritto all’assegno e il conseguente obbligo in capo al genitore non sono un automatismo correlato al fatto che egli non sia ancora economicamente autosufficiente, ma rappresentano una mera possibilità, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Tale interpretazione corrisponde all’orientamento attualmente seguito dalla Suprema Corte, a partire dalla celebre ordinanza Cass. Civile, Sez. I, 14/08/2020 n.17183.
I principi giurisprudenziali
Principio di autoresponsabilità del figlio
Secondo questo principio, il figlio maggiorenne deve dimostrare di attivarsi per raggiungere un’autonomia economica. Non deve rimanere passivo, ma impegnarsi concretamente nel lavoro o negli studi finalizzati a garantire un futuro sostentamento economico. Laddove, a seguito di questa attività del giovane, egli rimanga comunque privo di mezzi sufficienti, scatta l’obbligo nei confronti del genitore.
Il diritto al mantenimento non è quindi illimitato, ma subordinato all’effettiva incapacità del figlio di procurarsi un reddito sufficiente.
La Corte precisa che l’onere della prova sulle condizioni che fondano il diritto al mantenimento sia a carico del richiedente. Egli deve dimostrare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. 12123/2024).
Se il figlio assume comportamenti negligenti o non motivati che ostacolano il raggiungimento della capacità lavorativa o formativa, può essere legittima la richiesta di interrompere o ridurre il contributo stesso.
L’impegno deve essere concreto e continuativo: la semplice iscrizione a un corso di studi o la timida ricerca di un impiego non necessariamente bastano per mantenere l’obbligo genitoriale.
Diverso è il caso in cui la mancanza di autosufficienza economica reddituale del figlio maggiorenne dipenda, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute (cfr. Cass. Civile Sez. I, 16/07/2025 n.19623).
Funzione educativa dell’obbligo di mantenimento
L’obbligo del genitore assume anche una funzione educativa, finalizzata a permettere al figlio di completare il proprio percorso formativo ed acquisire le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Questa funzione giustifica la continuazione del contributo anche dopo la maggiore età, soprattutto se il figlio si trova ancora nella fase di formazione o ricerca di un lavoro stabile.
L’obbligo però non può durare sine die, esso trova un limite logico temporale, desunto da un lato dalla durata ufficiale degli studi e dall’altro, dal tempo mediamente necessario – in una data realtà̀ economica – per trovare un impiego.
È stato inoltre chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio devono essere rispettosi delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma devono altresì essere “compatibili con le condizioni economiche dei genitori” (Cass. 26875/2023). Questo tenuto conto – secondo buona fede – della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita (Cass. 17183/2020).
L’esclusione del diritto al mantenimento si fonda quindi su valutazioni che includono:
- il dato oggettivo dell’età del figlio (in rapporto di proporzionalità inversa rispetto al diritto di mantenimento): “all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto” cfr. Cass. 19623/2025;
- l’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, considerando anche il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. 38366/2021).
L’intervento del giudice – calibrato su un piano di ragionevolezza – è volto a contemperare il diritto del figlio a completare il proprio percorso formativo e la legittima aspettativa del genitore di non mantenere un soggetto ormai economicamente indipendente.
Svolgimento di attività lavorativa
Più di recente la Corte di Cassazione (Cass. Civile sez. I, 04/04/2024, n.8892) ha ribadito che “lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica”. Attenzione: non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, essa può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. Di questo avviso anche la recente sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 120 del 10 marzo 2025.
Si precisa che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è da escludere la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore.
Inoltre, l’aver lavorato percependo una remunerazione dà diritto, alla fine del rapporto, alla fruizione del sussidio pubblico NASPI (cd. disoccupazione). La percezione di tale indennità è configurata come un elemento oggettivo rappresentativo della possibilità concreta del figlio di procurarsi una fonte di reddito, anche se provvisoria. Ciò implica che il solo fatto di essere temporaneamente disoccupato, ma di percepire un sostegno economico tale da assicurare una parziale autonomia, può essere considerato come indice di autosufficienza economica.
Questa interpretazione costituisce un esempio virtuoso di diritto vivente, ovvero di interpretazione della normativa alla luce delle mutate condizioni sociali ed economiche, con attenzione alle dinamiche reali della vita lavorativa contemporanea.
È importante sottolineare che, nei casi di sopraggiunte difficoltà economiche, può scaturire un eventuale obbligo di tipo alimentare (ex art. 433 e ss c.c.) nei confronti del genitore – che ha caratteristiche e requisiti peculiari. Tale obbligo consiste in una prestazione patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno. Lo scopo è quello di fornire i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa; per “alimenti” infatti, s’intende tutto ciò che è essenziale alla sopravvivenza di una persona.
In conclusione
Il mantenimento del figlio maggiorenne rappresenta un tema complesso, che integra il diritto alla protezione e al sostegno con la responsabilità personale e l’autonomia economica. L’art. 337-septies c.c. e la relativa giurisprudenza delineano un quadro di valutazione flessibile ma rigoroso, basato sui principi di autoresponsabilità del figlio e sulla funzione educativa del mantenimento. Una volta accertata l’autosufficienza, difficilmente è possibile tornare al regime del mantenimento – restando salvi i diritti alimentari.
Nella gestione di questioni di mantenimento familiare, è dunque fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati con competenze specifiche sul diritto di famiglia, per valutare attentamente ogni singolo caso secondo questa articolata cornice normativa e giurisprudenziale.
Avv. Monica Bonati & Dr.ssa Sara Del Dianda
